Domande e risposte frequenti
Il Controllo dei Metalli Preziosi dal punto di vista organizzativo é subordinato all' Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini (UDSC). Con la sorveglianza del rispetto delle prescrizioni materiali nella commercializzazione di lavori in metallo prezioso (inclusi i lavori misti), lavori plurimetallici, lavori placcati ed imitazioni, forniamo un importante contributo alla protezione del consumatore. Questo indifferentemente dal fatto, che questi lavori siano prodotti in Svizzera o provengano dall'estero. Con il controllo e la punzonatura ufficiale dei lavori prodotti in Svizzera, forniamo un importante contributo alla reputazione dell'industria orologiera e della gioielleria svizzere.
Le prescrizioni del controllo dei metalli preziosi si basano:
La Svizzera è con altri paesi membro della "Convenzione concernente il controllo e la punzonatura di lavori in metallo prezioso (Convenzione di Vienna)" e ha inoltre concluso degli accordi bilaterali con la Francia, l'Italia, l'Austria, la Spagna e la Federazione Russa che facilitano gli scambi commerciali già da diversi decenni.
Convenzione multilaterale concernente il controllo e la punzonatura di lavori in metallo prezioso
Hallmarking Convention (Convenzione di Vienna)
Scambio di lettere Svizzera - Spagna (0.941.333.2)
Accordo bilaterale Svizzera - Austria (0.941.316.3)
Accordo bilaterale Svizzera - Italia (0.941.345.4)
Accordo bilaterlae Svizzera - Federazione Russa (0.941.366.5)
Ulteriori informazioni sono ottenibili sulla piattaforma di pubblicazione della legislazione della Confederazione Fedlex utilizzando il numero della raccolta sistematica che trovate tra le parentesi.
Prescrizioni di marcatura
Come titolo si intende la quantità di metallo prezioso fino in unità di peso, presente in una lega metallica. Viene indicata in millesimi. I titoli legali li trovate nell'allegato 2 della LCMP. I lavori in metalli prezioso devono portare vicino al marchio d'artefice, l'indicazione di titolo espressa in millesimi ed in cifre arabe. L'indicazione del titolo deve essere apposta in modo indelebile, visibile e leggibile, con un'altezza minima di 0.5 mm.
I gioielli in metallo prezioso devono essere marcati con un'indicazione di titolo legale e con un marchio d'artefice registrato in Svizzera. Le casse d'orologio in metallo prezioso sono sottoposte al controllo ed alla punzonatura ufficiale obbligatoria. Per le casse d'orologio combinate con metallo prezioso e metallo comune (plurimetallici), la punzonatura ufficiale é facoltativa.
Art. 39 dell'ordinanza sul controllo dei metalli preziosi:
Per moneta si intende un disco di metallo emesso come mezzo di pagamento dal titolare del diritto di battere moneta o dietro suo mandato e il cui peso, titolo e valore nominale sono fissati da una legge. Le monete fuori corso sono parificate alle monete. Per medaglia ai sensi dell’allegato 2 della legge s’intende un disco di metallo destinato al collezionismo, analogo alle monete ma senza corso legale. Le piccole verghe destinate ad essere utilizzate come lavori di gioielleria sono parificate alle medaglie nella misura in cui siano fabbricate da saggiatori-fonditori riconosciuti dall’Ufficio centrale.
In Svizzera non ci sono limiti di peso. Anche i lavori di metallo prezioso più piccoli devono rispettare le prescrizioni.
Lavori in platino o palladio, accanto all'indicazione di titolo, devono portare un'indicazione relativa al metallo. Per esempio : Pt 900, Pd 950. I lavori in argento interamente dorati, devono essere marcati come argento, per esempio : Ag 925
Marchi d'artefice
Il marchio d'artefice, paragonabile ad una firma, viene apposto sui lavori tramite punzonatura meccanica o incisione laser. Chi appone il marchio, porta la responsabilità per la composizione materiale e la corretta marcatura del lavoro.
Il marchio d'artefice va apposto in modo leggilbile e completo sui gioielli.
L'immagine del punzone può essere scelta. Siccome il punzone / incisione vanno apposti molto piccoli sui gioielli, consigliamo di optare per un'immagine semplice (p. es. lettere o combinazioni di numeri). Non deve sussistere rischio di confusione con i punzoni ufficiali o con marchi d'artefice già registrati.
Tutti i lavori in metallo prezioso o lavori in placcato messi in commercio in Svizzera, devono portare oltre all'indicazione di titolo, anche un marchio d'artefice valido e registrato in Svizzera.
Questo vale sia per i lavori importati dall'estero che per i lavori fabbricati in Svizzera.
Il marchio d'artefice va richiesto presso l'ufficio centrale del controllo dei metalli preziosi. In un primo tempo, necessitiamo della richiesta (DOCX, 56 kB, 22.12.2021) debitamente compilata e firmata e di tre proposte dell' immagine desiderata (in bianco e nero, nei formati : PDF, JPEG, PNG oppure TIFF). Appena l'immagine può essere accettata, vi mandiamo una conferma e le informazioni sul seguito della procedura.
I costi ammontano a Fr. 800.00 per un periodo di 20 anni.
La richiesta può essere inoltrata per posta o via E-Mail:
Ufficio Centrale controllo metalli preziosi
Industriestrasse 37
2555 Brügg / Svizzera
Punzonatura ufficiale / Punzone della convenzione di Vienna
Le casse d'orologio in metalli preziosi sono sottoposte al controllo ed alla punzonatura ufficiale. Per altri lavori in metalli preziosi e lavori plurimetallici, la punzonatura ufficiale é facoltativa. Per la punzonatura con il punzone comune della convenzione di Vienna, devono essere rispettate le prescrizioni svizzere e le direttive della convenzione di Vienna. Se le prescrizioni svizzere e della convenzione non coincidono, si applicano quelle della convenzione. Le prescrizioni della convenzione sono consultabili sulla Homepage www.hallmarkingconvention.org
I lavori devono essere marcati con un'indicazione di titolo legale e con marchio d'artefice registrato in Svizzera. Se viene richiesta anche la punzonatura con il punzone della convenzione di Vienna, i lavori devono portare anche la designazione del simbolo chimico del rispettivo metallo (p.es. Au 750). I lavori devono essere presentati in uno stato di lavorazione che permetta durante la sua finitura di non modificare i punzoni apposti ed i lavori stessi.
Consegnate i lavori (completi di tutte le parti complementari) al controllo dei metalli preziosi con la domanda di punzonatura. Va allegato anche un disegno sul quale va indicato il punto esatto in cui desiderate vengano apposti i punzoni ufficiali svizzeri ed eventualmente il punzone della convenzione di Vienna. Va inoltre fornito un campione per analisi, della stessa lega e fusione dei lavori da punzonare. I campioni di analisi verranno tagliati.
I costi sono fissati nell' Ordinanza sugli emolumenti per il controllo dei metalli preziosi (OEm-CMP)
Accordo del 15 novembre 1972 concernenrte il controllo e la marcatura di lavori in metallo prezioso "Convenzione di Vienna - Punzone comune"
La lista dei pasesi membri di questo accordo multilaterale é visibile su www.hallmarkingconvention.org. Se un lavoro é punzonato con il punzone ufficiale di uno stato membro ed il punzone comune "Bilancia", non verrà ripunzonato in un'altro stato membro della convenzione di Vienna. Il marchio d'artefice deve essere depositato nello stato che ha eseguito la punzonatura.
Patente di fonditore
Chi produce industrialmente (per la vendita o per conto terzi) prodotti della fusione (Art.1 Cap 1 LCMP), necessita di una patente di fonditore.
Maggiori informazioni l e trovate qui.
I fabbricanti di casse d'orologio, orefici, dentisti ecc. possono fondere i cascami generati dalla loro attività se sono in possesso di una patente individuale di fonditore.La patente individuale di fonditore viene rilasciata dall'ufficio centrale del controllo dei metalli preziosi ed é valida per 20 anni. I prodotti della fusione prodotti dai titolari della patente individuale di fonditore, devono essere marcati da questi ultimi con il marchio individuale di fonditore.
A differenza dei titolari della patente di fonditore, i titolari della patente individuale di fonditore, non possono eseguire fusioni per conto terzi.
La richiesta scritta per la patente di fonditore va indirizzata all'ufficio centrale del controllo dei metalli preziosi.
A causa dei rischi legati al commercio di metalli preziosi (specialmente oro), i fonditori sottostanno a obblighi nell'accettazione, nella lavorazione di prodotti della fusione con attenzione particolari alla documentazione e obblighi di denuncia. I richiedenti devono certificare questi punti con un'adeguata organizzazione di firme interne. Informazioni più precise si trovano nelle nostre "disposizioni R-247 per l'applicazione della legge sul controllo dei metalli preziosi per titolari di patenti di fonditore e saggiatore del commercio".
I costi per una patente di fonditore ammontano per una sola volta a CHF 1000. Per la sorveglianza annuale viene calcolata una tassa di CHF 1000 (Ordinanza sugli emolumenti per il controllo dei metalli preziosi, OEm-CMP, 341.319).
L'ufficio centrale del controllo dei metalli preziosi controlla i fonditori in occasione del rilascio delle patenti ed in seguito in modo regolare per appurare il rispetto degli obblighi.
Patente si saggiatore del commercio
I prodotti della fusione destinati alla vendita, devono essere analizzati e marcati. Oltre agli uffici del controllo dei metalli preziosi, solo i saggiatori del commercio sono autorizzati ad eseguire delle analisi. Più informazioni le trovate qui.
La richiesta di una patente di saggiatore del commercio va inoltrata per iscritto all'ufficio centrale del controllo dei metalli preziosi.
A causa dei rischi legati al commercio di metalli preziosi (specialmente oro), i fonditori sottostanno a obblighi nell'accettazione, nella lavorazione di prodotti della fusione con attenzione particolari alla documentazione ed obblighi di denuncia. I richiedenti devono certificare questi punti con un'adeguata organizzazione di firme interne. Informazioni più precise si trovano nelle nostre "disposizioni R-247 per l'applicazione della legge sul controllo dei metalli preziosi per titolari di patenti di fonditore e saggiatore del commercio".
I costi di una patente di saggiatore del commercio ammontano a CHF 1500. Per la sorveglianza corrente viene emessa una tassa annuale di CHF 5000 (Ordinanza sugli emolumenti per il controllo dei metalli preziosi, OEm-CMP, 941.319).
L'ufficio centrale del controllo dei metalli preziosi controlla i saggiatori del commercio in occasione del rilascio dell'autorizzazione, in seguito verifica regolarmente il rispetto degli obblighi.
Analisi di metalli preziosi
Si, ma a certe condizioni. Le prescrizioni vigenti in Svizzera devono essere rispettate.
Il controllo dei metalli preziosi non esegue perizie di pietre o perle.
La presa di contatto avviene con il formulario di contatto. A dipendenza del caso, la richiesta viene inoltrata al servizio competente, che in seguito alla valutazione di fattibilità, prenderà contatto con voi, indicandovi i costi del servizio richiesto.
In seguito potrete spedire o consegnare direttamente allo sportello dell'ufficio competente, la merce per analisi / perizia. Riceverete in seguito i campioni di analisi / lavori per perizia ed i certificati di analisi / rapporto di perizia per posta o direttamente allo sportello.
I costi sono fissati nell' Ordinanza sugli emolumenti per il controllo dei metalli preziosi (OEm-CMP).
Se fate una richiesta con il formulario di contatto, l'ammontare del costo della prestazione richiesta, vi verrà comunicato prima dell'esecuzione della stessa.
Importazione / Esportazione
Le disposizioni concernenti i metalli preziosi ed i lavori in metallo prezioso, si basano sulle disposizioni doganali (Annuncio merci). Normalmente sono soggetti a dazi doganali e imposta sul valore aggiunto (per informazioni dettagliate, vedete sulla Tariffa d'uso Tares)
L'annunci delle merci di regola deve avvenire per via elettronica. Vi consigliamo di incaricare un'agenzia doganale di liquidare per voi le formalità doganali. Vi ricordiamo che i metalli preziosi ed i lavori in metallo prezioso, devono essere presentati per controllo ad un ufficio di controllo dei metalli preziosi.
Trasportatori e dichiaranti fatturano per le operazioni di dichiarazione doganale effettuate. Né il controllo metalli preziosi, né l' UDSC possono influire su questi costi. Vi consigliamo di chiarire l'ammontare di queste spese con i prestatori di servizi, prima di far eseguire l'importazione (Traffico postale e di corriere, acquisti in Internet).
La gioielleria deve essere annunciata correttamente all'importazione. Le merci al momento dell'importazione, devono già rispettare le prescrizioni della legislazione sul controllo dei metalli preziosi (Indicazione del titolo e marchio di artefice).
Le prescrizioni concernenti i gioielli si basano sulle disposizioni doganali (Annuncio merci). Normalmente sono soggetti a dazi doganali e imposta sul valore aggiunto (per informazioni dettagliate, vedete sulla Tariffa d'uso Tares). Tenete presente che dichiaranti e trasportatori fattureranno i costi del loro lavoro.
Gli invii vengono trattenuti alla frontiera solo in rari casi. Prolungamenti delle operazioni di sdoganamento sono in genere dovute a mancanza di documenti oppure a istruzioni parziali. Istruzioni precise e documentazione completa, facilitano il lavoro del dichiarante evitando così inutili perdite di tempo.
L'importazione di forniture / semilavorati sono regolate dalle disposizioni generali (annuncio merce). Normalmente sono soggette a dazi doganali e imposta sul valore aggiunto (per informazioni dettagliate veda Tariffa d'uso Tares) i lavori sono da presentare al controllo dei metalli preziosi per controllo.
Le forniture ed i semilavorati sono ammessi con mercatura completa, parziale (solo indicazione del titolo o solo marchio d'artefice) come anche con nessuna marcatura. Colui che termina la fabbricazione o l'assemblaggio é responsabile della conformità della composizione e della marcatura finale
L'esportazione di metalli preziosi e lavori in metallo prezioso sono soggette alle prescrizioni generali (Annuncio di merci commerciali all'esportazione definitiva). Normalmente non vi sono costi. Vi consigliamo di verificare con le autorità competenti nei paesi di destinazione, la commerciabilità dei vostri prodotti.
I lavori di metallo prezioso svizzeri punzonati ufficialmente non devono portare il marchio di identificazione italiano, mentre in Svizzera il marchio di identiicazione italiano viene riconosciuto al pari dei marchi d'artefice. Le casse d'orologio in metallo prezioso marcate con il marchio di identificazione italiano non sono sottoposte al controllo e punzonatura ufficiale.
Se i lavori controllati dal controllo dei metalli preziosi risultano non conformi alle prescrizioni legali, vengono fatturati dei costi di controllo che ammontano al tempo utilizzato per la contestazione.