Commercio di metalli preziosi bancari

I saggiatori del commercio che, ai sensi dell’art.42bis della legge sul controllo dei metalli preziosi (LCMP; RS 941.31), effettuano loro stessi o attraverso un intermediario di una soscietà del gruppo la commercializzazione di metalli preziosi bancari a titolo professionale o società che commercializzano i metalli preziosi bancari di un saggiatore del commercio facente parte dello stesso gruppo di società, devono ottenere un autorizzazione complementare in materia di commercio di metalli preziosi bancari da parte dell’Ufficio centrale.

Nel contesto, l’Ufficio centrale diviene l’autorità in materia di autorizzazione e vigilanza in merito alla legge sul riciclaggio di denaro (LRD; RS 955.0).

Ambito di applicazione delle attività commerciali interessate dall’art. 42bis LCMP?

In larga misura, l’Ufficio centrale ha ripreso la pratica dell’autorità di sorveglianza dei mercati finaziari (FINMA) e trasposto le disposizioni nell’ordinanza sul riciclaggio di denaro dell’UDSC (ORD-UDSC; RS 955.023). Il commercio dei metalli preziosi bancari a titolo professionale deve essere compreso nel contesto dell’attività che il saggiatore del commercio esercita nel quadro della trasformazione dei metalli preziosi da differenti forme in metalli preziosi bancari. L’ambito di applicazione copre anche la ricezione e il trattamento delle materie da fondere così come i prodotti della fusione nel caso siano acquistati, venduti oppure approvvigionati o forniti in altro modo per la fabbricazione di metalli preziosi bancari (art.2 ORD-UDSC; RS 955.023)

Che cosa si intende per commercio di metalli preziosi bancari a titolo professionale?

  • Il commercio di metalli preziosi bancari secondo l’art. 178 cpv. 2 dell’ordinanza sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (OCMP; RS 941.311) per proprio conto o per conto terzi in forma fisica o scritturale, così come tutte le operazioni commerciali effettuate tramite conti di metalli preziosi, conti di settore o aziendali. Le operazioni commerciali comprendono tutte le fasi coinvolte nella produzione di metalli preziosi bancari, dall’acquisizione delle materie da fondere e dei prodotti della fusione in senso esteso, passando attraverso il loro trattamento, per esempio le operazioni di fusione e affinaggio fino all’ottenimento del prodotto finale
  • Anche la commercializzazione di monete d’investimento realizzate con i materiali descritti sopra è campo d’applicazione della LRD, se queste monete sono negoziate con un agio inferiore al 5% del loro valore nominale.

Che cosa non è compreso in ambito di commercio di metalli preziosi bancari a titolo professionale?

  • Non è sottomesso alla LRD il commercio di materie da fondere, di lavori in metalli preziosi di semilavorati, di lavori placcati o simili, né d’altra parte, l’acquisto diretto di metalli preziosi bancari da parte di aziende manifatturiere o vendita di metalli preziosi bancari a imprese manifatturiere per la fabbricazione di lavori in metalli preziosi. Viceversa, come scritto in precedenza, è soggetta alla LRD qualsiasi acquisizione di materie da fondere che sarà trasformata in metalli preziosi bancari.
  • La conservazione fisica dei metalli preziosi non è sottomessa alla LRD conformemente all’art. 2 cpv. 2 lett. a n. 1 dell’ordinanza dell’11 novembre 2015 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (ORD; RS 955.01), si rammenta che eventuali acquisizioni o vendite di metalli preziosi bancari a monte o valle di queste conservazioni lo sono, conformemente alle regole scritte sopra.

Quali sono le competenze dell’ufficio centrale in materia di vigilanza?

Tutte le attività assoggettate alla LRD ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. g LRD e l'art. 42bis LCMP aventi un nesso con la commercializzazione di metalli preziosi bancari (come sopra definiti) realizzate dal soggetto saggiatore del commercio, sono sottoposte alla vigilanza dell'ufficio centrale. Tale collegamento esiste in particolare se l'attività rientra nel rapporto complessivo tra un saggiatore del commercio e un cliente (tipicamente in relazione a un conto metalli aperto per la negoziazione di metalli preziosi bancari).

Sono invece escluse, le attività legate ai metalli preziosi eseguite da attori, altri che saggiatori del commercio che sono sottomessi alla LRD. A queste condizioni le attività sono sottomesse alla vigilanza dell’autorità o dall’organismo competente per l’attore in questione.

Come procedere per ottenere l’autorizzazione complementare in questione?

I saggiatori del commercio e le società del gruppo che necessitano un’autorizzazione supplementare devono domandarla per iscritto all’Ufficio centrale.

Per farlo, si può utilizzare il formulario di richiesta a disposizione, il quale descrive anche i documenti necessari, formulario disponibile nella sezione «Servizi» di questa pagina. Questo formulario fa da richiesta scritta ed enumera i documenti che dovranno essere allegati

Nell'interesse di tutti, affinché le decisioni assunte in sede di rilascio delle autorizzazioni possano essere assunte in modo da coprire tutte le attività presentate, comprese quelle accessorie che potranno essere prese in considerazione nel campo di applicazione sopra citato, è importante che in tale contesto si dimostri la massima trasparenza fornendo all'Ufficio centrale informazioni complete come da prassi abituale in questo campo.

Come l’autorizzazione complementare in materia di commercio di metallo preziosi bancari viene concessa?

Essa è concessa quando, tutte le informazioni e i documenti trasmessi all'Ufficio centrale sono stati esaminati dalla sua unità sorveglianza e sono state ritenute soddisfatte le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione complementare per il commercio di metalli preziosi bancari.

La decisione è pubblicata sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUCS), mentre l'ufficio centrale tiene un registro dei titolari, che è pubblicato sul proprio sito web.

Domande e informazioni

Per tutte le questioni o informazioni complementari, potete indirizzarvi all’ufficio centrale: 

https://bazg.admin.ch/content/bazg/it/home/temi/controllo-dei-metalli-preziosi/handel-mit-bankedelmetallen.html