Commercio di metalli preziosi bancari
I commercianti di metalli preziosi bancari e le società connesse devono ottenere un'autorizzazione supplementare entro il 1° gennaio 2023 per conformarsi alla legge sul riciclaggio di denaro e alla legge sul controllo del commercio in metalli preziosi. Possono continuare le loro attività fino alla decisione, ma devono rimanere membri di un organismo di autodisciplina.
I saggiatori del commercio che ai sensi de l’art. 42bis della legge del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (LCMP; RS 941.31), negoziano direttamente o per intermediazione di una società del gruppo metalli preziosi bancari a titolo professionale e le società che negoziano i metalli preziosi bancari di un saggiatore del commercio facenti parte dello stesso gruppo di società, devono ottenere un’autorizzazione complementare per il commercio di metalli preziosi bancari dall’Ufficio centrale.
Nel contesto, l’Ufficio centrale diviene l’autorità in materia di autorizzazione e vigilanza in merito alla legge sul riciclaggio di denaro (LRD; RS 955.0).
Qual è l’ambito delle attività interessate dall’art. 42bis LCMP?
In larga misura, l’Ufficio centrale ha adottato quanto finora fatto e descritto dalla FINMA per descrivere le attività interessate. La negoziazione di metalli preziosi bancari a titolo commerciale deve essere compresa nel contesto delle attività che il saggiatore del commercio esercita in ambito delle trasformazioni da differenti forme, di metalli preziosi, in metalli preziosi bancari. In questo misura il campo di applicazione copre anche la ricezione il trattamento delle materie da fondere così come i prodotti della fusione, nella misura in cui vengono acquistati, venduti o in qualsiasi altro modo approvvigionati, forniti per la produzione di metalli preziosi bancari. (vedi art. 2, ORD-UDSC; RS 955.023).
Che cosa si intende per commercio di metalli preziosi bancari?
- Il commercio di metalli preziosi bancari secondo l’art. 178 cpv. 2 dell’ordinanza sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (OCMP; RS 941.311) per proprio conto o per conto terzi in forma fisica o scritturale, così come tutte le operazioni commerciali effettuate tramite conti di metalli preziosi, conti di settore o aziendali. Le operazioni commerciali comprendono tutte le fasi coinvolte nella produzione di metalli preziosi bancari, dall’acquisizione delle materie da fondere e dei prodotti della fusione in senso esteso, passando attraverso il loro trattamento, per esempio le operazioni di fusione e affinaggio fino all’ottenimento del prodotto finale
- Anche la commercializzazione di monete d’investimento realizzate con i materiali descritti sopra è campo d’applicazione della LRD, se queste monete sono negoziate con un agio inferiore al 5% del loro valore nominale.
Che cosa non è compreso in ambito di commercio di metalli preziosi bancari a titolo professionale?
- Non è sottomesso alla LRD il commercio di materie da fondere, di lavori in metalli preziosi di semilavorati, di lavori placcati o simili, né d’altra parte, l’acquisto diretto di metalli preziosi bancari da parte di aziende manifatturiere o vendita di metalli preziosi bancari a imprese manifatturiere per la fabbricazione di lavori in metalli preziosi. Viceversa come scritto in precedenza, è soggetta alla LRD qualsiasi acquisizione di materie da fondere che sarà trasformata in metalli preziosi bancari.
- La conservazione fisica dei metalli preziosi non è sottomessa alla LRD conformemente all’art. 2 cpv. 2 lett. a n. 1 dell’ordinanza dell’11 novembre 2015 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (ORD; RS 955.01), si rammenta che eventuali acquisizioni o vendite di metalli preziosi bancari a monte o valle di queste conservazioni lo sono, conformemente alle regole scritte sopra.
Quali sono le competenze dell’ufficio centrale in materia di vigilanza?
Tutte le attività assoggettate alla LRD ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. g LRD e l'art. 42bis LCMP aventi un nesso con la negoziazione di metalli preziosi bancari (come sopra definiti) poste in essere dal soggetto saggiatore del commercio, sono sottoposte alla vigilanza dell'ufficio centrale. Tale collegamento esiste in particolare se l'attività rientra nel rapporto complessivo tra un saggiatore del commercio e un cliente (tipicamente in relazione a un conto metalli aperto per la negoziazione di metalli preziosi bancari).
Sono invece escluse, le attività legate ai metalli preziosi eseguite da attori, altri che saggiatori del commercio che sono sottomessi alla LRD. A queste condizioni le attività sono sottomesse alla vigilanza dell’autorità o dall’organismo competente per l’attore in questione.
Come procedere per ottenere l’autorizzazione complementare in questione?
I saggiatori del commercio e le società del gruppo che necessitano un’autorizzazione supplementare devono domandarla per iscritto all’Ufficio centrale.
Per farlo, si può utilizzare il formulario di richiesta a disposizione il quale descrive anche i documenti necessari, formulario disponibile nella sezione «Servizi» di questa pagina. Questo formulario diventa la richiesta comprensiva dei documenti da allegare.
Nell'interesse di tutti, affinché le decisioni assunte in sede di rilascio delle autorizzazioni possano essere assunte in modo da coprire tutte le attività presentate, comprese quelle accessorie che potranno essere prese in considerazione nel campo di applicazione sopra citato, è importante che in tale contesto si dimostri la massima trasparenza fornendo all'Ufficio centrale informazioni complete come da prassi abituale in questo campo.
Come l’autorizzazione complementare in materia di commercio di metallo preziosi bancari viene concessa?
Essa è concessa quando, tutte le informazioni e i documenti trasmessi all'Ufficio centrale sono stati esaminati dalla sua unità sorveglianza e sono state ritenute soddisfatte le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione complementare per il commercio di metalli preziosi bancari.
La decisione è pubblicata sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUCS), mentre l'ufficio centrale tiene un registro dei titolari, che è pubblicato sul proprio sito web.
Domande e informazioni
Per tutte le questioni o informazioni complementari, potete indirizzarvi all’ufficio centrale:
Comunicato GAFI
Il Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) elabora misure per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, identificando i paesi con carenze strategiche e pubblicando comunicazioni sui paesi ad alto rischio e sottoposti a maggiore sorveglianza.