Con l’attuazione delle modifiche approvate dal Parlamento il 19 marzo 2021 della legge sul riciclaggio di denaro (LRD; 955.0) e della legge sul controllo dei metalli preziosi (LCMP; RS 941.31) vengono assoggettate le persone che a titolo professionale acquistano materie da fondere (metalli preziosi usati) alla vigilanza del Controllo dei metalli preziosi e all’obbligo di registrarsi o di ottenere una patente. Le presenti modifiche entrano sono entrate in vigore il 1°gennaio 2023 insieme alle corrispondenti disposizioni di esecuzione. Al termine del periodo transitorio, tutti i privati e le società interessate dovranno avere una registrazione o un’autorizzazione corrispondente entro il 1° gennaio 2024.
Di seguito le risposte alle domande più frequenti:
Cosa sono i metalli preziosi usati?
Ai sensi della LCMP, i metalli preziosi usati ricadono sulla definizione delle materie da fondere visto l’art.1 cpv 3 let. b e c. Nello specifico i (vecchi) lavori, i cascami provenienti dalla lavorazione, i materiali contenenti metalli preziosi che possono essere usati per il ricupero.
Che cos’è l’ acquisto a titolo professionale?
Con il termine acquisto a titolo professionale si intende l’acquisto di materie da fondere nel quadro di un’attività economica indipendente diretta al conseguimento di un guadagno durevole e che il valore totale delle materie negoziate sia superiore ai 50’000 franchi per anno civile. Non importa se questa attività sia principale o accessoria.
Cosa devono fare i privati e le aziende interessati?
- Se sono iscritte al registro di commercio in Svizzera, le aziende o le persone fisiche, devono registrarsi presso l’ufficio centrale del controllo dei metalli preziosi (ufficio centrale). In caso contrario devono presentare una domanda scritta all’ufficio centrale per ottenere la patente.
- Le modifiche legali, insieme alle relative disposizioni di esecuzione, sono entrate in vigore il 1° gennaio 2023. Al termine del periodo di transizione, tutti i privati o le aziende interessati dovranno avere una registrazione o un’autorizzazione corrispondente entro il 1° gennaio 2024.
Come procedere per registrarmi o ottenere la patente?
Se l’azienda o la persona fisica sono iscritte al registro di commercio in Svizzera, conformemente all’art. 31a, cpv. 2 LCMP, è sufficiente presentare una domanda scritta all’Ufficio Centrale.
Il formulario di registrazione, che funge anche da domanda scritta, può essere scaricato dalla selezione «Servizi» di questa pagina o tramite il seguente link: Formulario di registrazione per l'acquisto a titolo professionale di materie da fondere (PDF, 664 kB, 19.01.2023)
Il documento in questione deve essere datato, firmato e inviato all’ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi accompagnato dall’estratto del registro di commercio.
Se la azienda o la persona fisica non sono iscritte al registro di commercio in Svizzera, è necessario richiedere ed ottenere la patente di acquirente presso l’ufficio centrale conformemente all’art. 31a, cpv. 2 LCMP.
Al fine di adempiere a quanto richiesto come documenti giustificativi ai sensi dell’art. 172b cpv. 2 e 3 dell’ordinanza sul controllo del commercio in metalli preziosi (OCMP; RS 941.311), nonché la prova di un’attività commerciale ineccepibile ai sensi all’art. 31a, cpv. 2 LCMP, consigliamo la compilazione del formulario corrispondente, che funge da domanda scritta, il quale può essere scaricato dalla selezione «Servizio» di questa pagina o tramite il seguente link: Formulario di richiesta Patente di acquirente (PDF, 971 kB, 23.11.2022)
In ogni caso a prescindere dall’utilizzo o meno del formulario di richiesta, al fine di adempiere agli obblighi legali di cui l’art. 172b cpv. 2 e 3, lettera d, stabilito, che tutte le domande in materia, devono essere accompagnate dalle informazioni riguardanti: tutte le procedure civili, penali, amministrative, di vigilanza, di esecuzione o di fallimento pendenti o concluse in Svizzera o all’estero, e nella misura in cui tali indicazioni possono influenzare la garanzia di un’attività commerciale ineccepibile, è necessario compilare il formulario Dichiarazione relativa ai procedimenti pendenti e conclusi (PDF, 910 kB, 22.11.2022), che si trova nella selezione «Servizio» di questa pagina.
I documenti citati devono essere datati firmati e inviati all’ufficio centrale del controllo dei metalli preziosi accompagnati dalla documentazione richiesta.
Quanto tempo è valevole la registrazione o la patente di acquirente?
Il riconoscimento della registrazione presso l’ufficio centrale per l’entità iscritte al registro di commercio Svizzero è valido fintanto che l’scrizione è corrente.
La patente di acquirente è valida per quattro anni dalla data del rilascio e può essere rinnovata alla scadenza. Circa tre mesi prima della scadenza l’ufficio centrale prenderà per iscritto con titolare della patente per sapere come desidera procedere.
In caso di rinnovo, possono essere richiesti gli stessi documenti necessari per il primo rilascio della patente di acquirente.
Per tutte le questioni relative al rilascio, rinnovo, ritiro e pubblicazione della patente di acquirente conformemente all’art. 172c OCMP, vi rimandiamo agli art. 165c, 166, 166a e 166b dell’OCMP che sono ripresi per analogia.
Quali sono i costi per la registrazione o la patente di acquirente?
Per gli acquirenti di materie da fondere iscritti al registro di commercio Svizzero la registrazione è gratuita.
Tuttavia, ai sensi dell’art.13 let. d e allegato 9.1 dell’ordinanza sugli emolumenti per il controllo dei metalli preziosi (OEm-CMP; RS 941.319), una tassa forfettaria di 2000 franchi per il periodo di quattro anni è prelevata alla registrazione e al rinnovo. Questa tassa serve a coprire le spese di vigilanza da parte dell’ufficio centrale sugli acquirenti di materie da fondere.
Per quello che concerne la patente di acquirente, il rilascio e il rinnovo per il periodo di validità di quattro anni è soggetta a una tassa di 500 franchi ai sensi dell’art.13 let. a e dell’allegato 8.6a OEm-CMP, oltre alla tassa forfettaria di 2000 franchi per il periodo di validità di quattro anni della patente di acquirente ai sensi dell’art.13 let. d e dell’allegato 9.1 OEm-CMP. Questa tassa serve a coprire i costi di vigilanza dell’ufficio centrale sugli acquirenti di materie da fondere.
Quali sono i doveri in materia di diligenza da rispettare?
- Coloro che si occupano dell'acquisto di materie da fondere dovranno adempiere a determinati obblighi di diligenza. In particolare, dovranno documentare gli acquisti in modo appropriato, includendo almeno le seguenti informazioni:
- nome e indirizzo del cliente;
- Controllo dell'identità del cliente: tipo e numero del documento di identità presentato (passaporto/carta d'identità), in alternativa una copia;
- date e di riceviento della merce;
- descrizione esatta della merce se del caso la sua composizione se conosciuta;
- peso della merce;
- prezzo di acquisto;
- firma del cliente.
Nel ambito della vigilanza, il controllo dei metalli preziosi si assicurerà del rispetto delle prescrizioni legali così come dell’obbligo della registrazione o della richiesta di ottenimento della patente.
Informazioni complemetari:
- Modifiche del 19 marzo 2021 della legge sul riciclaggio di denaro (art. 31a LCMP)
- Messaggio concernente la modifica della legge sul riciclaggio di denaro (vedi 4.1.8, 5.5 e 6.1.1)