Se la azienda o la persona fisica non sono iscritte al registro di commercio in Svizzera, è necessario richiedere ed ottenere la patente di acquirente presso l’ufficio centrale conformemente all’art. 31a, cpv. 2 LCMP.
Al fine di adempiere a quanto richiesto come documenti giustificativi ai sensi dell’art. 172b cpv. 2 e 3 dell’ordinanza sul controllo del commercio in metalli preziosi (OCMP; RS 941.311), nonché la prova di un’attività commerciale ineccepibile ai sensi all’art. 31a, cpv. 2 LCMP, consigliamo la compilazione del formulario corrispondente, che funge da domanda scritta, il quale può essere scaricato dalla selezione «Servizio» di questa pagina o tramite il seguente link: Formulario di richiesta Patente di acquirente (PDF, 971 kB, 23.11.2022)
In ogni caso a prescindere dall’utilizzo o meno del formulario di richiesta, al fine di adempiere agli obblighi legali di cui l’art. 172b cpv. 2 e 3, lettera d, stabilito, che tutte le domande in materia, devono essere accompagnate dalle informazioni riguardanti: tutte le procedure civili, penali, amministrative, di vigilanza, di esecuzione o di fallimento pendenti o concluse in Svizzera o all’estero, e nella misura in cui tali indicazioni possono influenzare la garanzia di un’attività commerciale ineccepibile, è necessario compilare il formulario Dichiarazione relativa ai procedimenti pendenti e conclusi (PDF, 910 kB, 22.11.2022), che si trova nella selezione «Servizio» di questa pagina.
I documenti citati devono essere datati firmati e inviati all’ufficio centrale del controllo dei metalli preziosi accompagnati dalla documentazione richiesta.