Accordi di libero scambio, Origine

IMPORTANTE:Il 7 dicembre 2023 il Comitato congiunto della Convenzione paneuromediterranea (Convenzione PEM) ha ratificato le norme di origine riviste della Convenzione PEM. Queste sostituiranno le norme transitorie a partire dal 1° gennaio 2025. Ulteriori informazioni sono disponibili qui.

L'origine nell'ambito degli accordi di libero scambio (origine preferenziale)

La Svizzera ha stipulato accordi di libero scambio con diversi Stati. I privilegi fiscali che ne derivano valgono tuttavia solo per le merci che adempiono tutte le disposizioni previste in materia d'origine.

Nell'ambito degli accordi di libero scambio, noi siamo responsabili per l'applicazione del traffico preferenziale di merci in Svizzera. Per ulteriori informazioni consultare il seguente link: Accordi di libero scambio (origine preferenziale).

L'origine nell'ambito del sistema di preferenze generalizzate (SPG/GSP) a favore dei Paesi in sviluppo

Il sistema di preferenze generalizzate (SPG/GSP) a favore dei Paesi in sviluppo è nato da una risoluzione della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD). Esso agevola la partecipazione dei Paesi in sviluppo al commercio mondiale, grazie anche alla concessione di preferenze tariffali unilaterali da parte dei Paesi industrializzati.

L'AFD si occupa dell'applicazione in Svizzera. Per ulteriori informazioni consultare il seguente link: Paesi in sviluppo.

Origine non preferenziale

L'origine non preferenziale trova impiego laddove all'atto dell'importazione e dell'esportazione vengono applicate misure economiche esterne (p. es. dazi antidumping e compensativi, embarghi commerciali ecc.). Essa non è tuttavia legata alle preferenze doganali (origine preferenziale). Gli uffici emittenti competenti sono le Camere di commercio in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.

La Direzione generale delle dogane esercita la sorveglianza sugli uffici emittenti. Per ulteriori informazioni consultare il seguente link: Origine non preferenziale.

Indicazione di provenienza sui prodotti

Le indicazioni di provenienza sui prodotti specificano la provenienza geografica della merce. Tra regole d'origine doganali e regole relative alla provenienza geografica, conformemente alla legge sulla protezione dei marchi, esistono differenze sostanziali.

Infatti le indicazioni di provenienza geografica fanno parte del diritto di contrassegno. Quest'ultimo prevede che le indicazioni di provenienza utilizzate devono corrispondere contribuendo così a una concorrenza leale e inalterata.

Le indicazioni di provenienza garantiscono che solo i prodotti provenienti da una precisa zona geografica e che corrispondono ai requisiti di qualità e alla reputazione della piazza economica «Svizzera» possano essere contrassegnati con i marchi «Svizzera», «Swiss» o simili.

L'applicazione su scala nazionale della normativa in materia di indicazioni di provenienza è di competenza dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (www.ige.ch).

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