Fusione e saggio dei metalli preziosi

La legge sul controllo dei metalli preziosi sottopone la fusione e il saggio dei metalli preziosi (prodotti della fusione) all'obbligo di patenti.

I prodotti della fusione sono prodotti di un processo di fusione, tipicamente sotto forma di lingotti (per esempio lingotti d'oro). Per produrre tali prodotti di fusione vengono utilizzati materie da fondere. Sono considerati come materie da fondere i metalli preziosi provenienti dall'estrazione di materie prime o dalla raffinazione, per esempio l'oro alluvionale, ma anche i catodi e i fanghi dell'elettrolisi così come i rifiuti in varie forme. A causa dei rischi del commercio internazionale dell'oro e nell'interesse della protezione dei consumatori, la produzione di prodotti della fusione è soggetta a severe linee guida ed è riservata alle aziende che hanno la licenza appropriata.

I fabbricanti di articoli in metallo prezioso (fabbricanti di casse di orologi, orafi e argentieri, dentisti, ecc.) sono autorizzati a fondere essi stessi gli scarti derivanti dalla loro attività solo se sono in possesso di una patente individuale di fonditore.

I prodotti di fusione fabbricati in Svizzera e destinati alla rivendita devono essere titolati e marchiati da un Ufficio di controllo o di un saggiatore del commercio. Solo gli uffici di controllo e i saggiatori del commercio autorizzati dal Controllo dei Metalli Preziosi possono effettuare tali determinazioni e marcature.

Anche l'importazione di materie e prodotti della fusione è soggetta a severe linee guida. Si prega di fare riferimento alle nostre informazioni corrispondenti.

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