Può importare il veicolo in franchigia di tributi come masserizia di trasloco. I presupposti per i veicoli sono uguali a quelli per altre masserizie di trasloco. Per ulteriori informazioni può consultare il nostro sito Internet.
Non può importare il veicolo in franchigia di tributi come masserizia di trasloco. Deve pagare i tributi d’entrata per il veicolo.
Importazione definitiva in Svizzera
Se all’ufficio doganale chiede l’«Autorizzazione d’impiegare un veicolo non sdoganato» (mod. 15.30), può rinviare il pagamento dei tributi d’entrata e impiegare il veicolo ancora per due anni al massimo dopo il trasferimento del domicilio. Al più tardi dopo un anno deve richiedere la targa di controllo svizzera presso l’ufficio cantonale della circolazione.
No, non è vero. All’atto del primo passaggio del confine i veicoli esteri vanno dichiarati direttamente alla dogana svizzera nell’ambito del trasloco. Tale principio si applica anche per i veicoli importati come masserizie di trasloco. Al più tardi un anno dopo il trasferimento del domicilio deve richiedere la targa di controllo svizzera presso l’ufficio cantonale della circolazione.
Deve richiedere il «Certificato d’annotazione per veicoli stradali e natanti» (mod. 15.25) presso qualsiasi valico di confine svizzero occupato, durante gli orari d’apertura nel traffico turistico. Poi ha due giorni feriali per dichiarare il veicolo presso un ufficio doganale competente per le merci commerciali.
Ho acquistato un veicolo all’estero
Deve dichiarare il veicolo al confine svizzero, segnatamente presso un ufficio doganale competente per le merci commerciali durante gli orari d’apertura. Le prescrizioni relative all’imposizione di un veicolo sono abbastanza complesse, raccomandiamo di far eseguire la dichiarazione doganale da un’agenzia doganale o da un’impresa di spedizione e logistica. Se invece preferisce occuparsi personalmente delle formalità, trova maggiori informazioni a tal proposito sul nostro sito Internet.
Sì. Deve richiedere il «Certificato d’annotazione per veicoli stradali e natanti» (mod. 15.25) presso qualsiasi valico di confine svizzero occupato durante gli orari d’apertura nel traffico turistico. Poi ha due giorni feriali di tempo per dichiarare il veicolo presso un ufficio doganale competente per le merci commerciali.
Sono domiciliato in Svizzera e voglio utilizzare un veicolo estero
In linea di massima non può utilizzare un veicolo non imposto in Svizzera. In questo caso però è prevista una regolamentazione speciale. Prima del primo passaggio del confine deve chiedere presso la dogana svizzera l’«Autorizzazione d’impiegare un veicolo non sdoganato» (mod. 15.30). In Svizzera può utilizzare il veicolo non imposto solo per corse su incarico del Suo datore di lavoro nonché per recarsi al lavoro. Non sono autorizzate corse private, ad esempio per vacanze o nel tempo libero.
In linea di massima non può utilizzare un veicolo non imposto in Svizzera. In questo caso però è prevista una regolamentazione speciale. Deve richiedere il «Certificato d’annotazione per veicoli stradali e natanti» (mod. 15.25) presso qualsiasi valico di confine svizzero occupato durante gli orari d’apertura nel traffico turistico. Poi ha otto giorni feriali di tempo (a partire dal contratto di noleggio) per riesportare il veicolo o restituirlo all’impresa di noleggio con sede in territorio svizzero. Se entra in Svizzera solo dopo cinque giorni dall’inizio del contratto di noleggio, l’ufficio doganale allestisce il modulo 15.25 con una validità di tre giorni. Deve essere in grado di presentare in qualsiasi momento il contratto stipulato con l’impresa di noleggio.
In linea di massima non può utilizzare un veicolo non imposto in Svizzera. Il proprietario e il detentore del veicolo non sono determinanti. È prevista una regolamentazione speciale soltanto per 12 corse transfrontaliere all’anno: a tal fine presso un ufficio doganale competente per il traffico delle merci commerciali deve richiedere la dichiarazione doganale d’ammissione temporanea (DDAT). Per i tributi d’entrata deve versare un deposito. Mediante DDAT può entrare in Svizzera con il veicolo 12 volte all’anno (12 corse transfrontaliere) per al massimo tre giorni, facendosi confermare ogni passaggio del confine dall’ufficio doganale.
Sono domiciliato all’estero e desidero utilizzare un veicolo estero
Può utilizzare il veicolo senza formalità doganali per corse private. Non sono consentite corse a titolo commerciale, come il trasporto di persone dietro controprestazione. Non dimentichi di pagare le necessarie tasse sul traffico stradale (contrassegno, tassa sul traffico pesante).
Impiego temporaneo in Svizzera di un veicolo non imposto
Contrassegno (tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali)
Non può utilizzare il veicolo in Svizzera senza formalità. Deve chiedere alla dogana svizzera l’«Autorizzazione d’impiegare un veicolo non sdoganato» (mod. 15.30). Deve inoltre chiarire con l’ufficio cantonale della circolazione stradale se necessita della targa di controllo svizzera.
Modulo 15.30
Il modulo 15.30 è ottenibile presso qualsiasi ufficio doganale occupato durante l’orario d’apertura. L’ufficio doganale lo allestisce in loco in un sistema separato. Non deve compilare alcun modulo di richiesta.
Deve chiarire con l’ufficio cantonale della circolazione stradale se necessita della targa di controllo svizzera. Il modulo 15.30 va presentato all’ufficio cantonale della circolazione stradale come prova che il veicolo può essere impiegato in Svizzera senza essere stato imposto.
Trasporto temporaneo di un carico di veicoli all’estero
Può portare all’estero veicoli immatricolati in Svizzera senza formalità doganali e poi reimportarli. All’atto della reimportazione deve dichiarare presso la dogana svizzera le parti sostituite o aggiunte all’estero. Per domande relative alle formalità doganali all’estero si rivolga alle autorità estere.
Al confine, presso la dogana svizzera, deve dichiarare i veicoli svizzeri che vuole portare temporaneamente all’estero e poi reimportare. A dipendenza dello scopo d’impiego all’estero, necessita di una dichiarazione doganale d’ammissione temporanea (DDAT) o di un libretto ATA. Per ulteriori informazioni può consultare il nostro sito Internet. Per domande relative alle formalità doganali all’estero si rivolga alle autorità estere.
Auto da corsa svizzere
Se porta temporaneamente auto da corsa svizzere aIl’estero per poi reimportarle, deve dichiararle per l’esportazione temporanea al confine presso la dogana svizzera. Per fare ciò vi sono più possibilità: la soluzione più semplice è il libretto ATA, dato che serve anche per le formalità doganali all’estero.
Ho avuto un incidente all’estero con il mio veicolo immatricolato in Svizzera. Cosa devo osservare se voglio far riparare o demolire il veicolo all’estero?
Deve comunicare il sinistro all’ufficio doganale estero più vicino che Le darà informazioni sulle disposizioni doganali vigenti e le necessarie formalità.
All’atto della reimportazione del veicolo deve dichiarare spontaneamente al confine, presso la dogana svizzera, tutte le riparazioni, le trasformazioni, i perfezionamenti eccetera effettuati all’estero.
Ho avuto un incidente in Svizzera con il mio veicolo immatricolato all’estero. Cosa devo osservare se voglio far riparare o demolire il veicolo in Svizzera?
Deve dichiarare, ai fini dell’imposizione, il veicolo/le parti che rimangono in Svizzera presso un ufficio doganale.
Le necessarie formalità doganali dipendono dalla fattispecie concreta. La miglior cosa è chiarire l’ulteriore modo di procedere con l’ufficio doganale più vicino.
Prova dell'origine
In merito al tema delle prove dell’origine in generale e in relazione all’entrata e uscita di veicoli trova maggiori informazioni nelle apposite FAQ.