Dichiarazione doganale d’ammissione temporanea (DDAT)

La procedura standard per l’ammissione temporanea di merci avviene mediante DDAT. È sempre applicabile quando il regime di ammissione temporanea è autorizzato. La DDAT è un documento doganale svizzero e non ha alcuna influenza sulle formalità doganali all’estero. 

 

Conclusione

Per la conclusione regolare del regime di ammissione temporanea con DDAT è necessario riportare la merce in Svizzera. La conclusione deve essere richiesta all’ufficio doganale d’importazione entro il termine di validità della DDAT. A tal fine occorre utilizzare il modulo 11.87 (PDF, 1 MB, 01.01.2022), allegando anche la cedola originale del modulo 11.73.

Se la merce rimane definitivamente all’estero, è necessario dichiararla all’esportazione.

 

Proroga

Generalmente il regime di ammissione temporanea con DDAT è limitato a due anni.

A determinate condizioni l’ufficio doganale può prorogare di un anno, al massimo per tre volte, il regime di ammissione temporanea con DDAT. La proroga va richiesta in forma scritta e prima della scadenza del termine di validità della DDAT presso l’ufficio doganale che aveva avviato il regime di ammissione temporanea con DDAT.

Se le merci vengono riportate in Svizzera dopo la scadenza del termine, occorre pagare nuovamente i tributi all’importazione. Tuttavia, a determinate condizioni, vi è la possibilità di ottenere l’esenzione da dazio o da tributi, per le cosiddette merci svizzere di ritorno. È necessario richiedere tale esenzione nella dichiarazione doganale. Informazioni al riguardo sono disponibili al link Merci svizzere di ritorno (rispedizioni).

Ulteriori informazioni sulla DDAT sono disponibili alla cifra 4.11 del regolamento 10-60 (Regime di ammissione temporanea) (PDF, 871 kB, 01.11.2024).

 

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