Il diritto di impiegare un veicolo non imposto in Svizzera dipende, tra l’altro, dal fatto se il domicilio è in Svizzera o all’estero.
Persone con domicilio in Svizzera
Le persone domiciliate in Svizzera di regola non possono utilizzare un veicolo non imposto in Svizzera. I veicoli non imposti devono essere dichiarati per l’importazione definitiva in Svizzera spontaneamente al confine presso la dogana svizzera. Ciò vale anche per veicoli messi a disposizione da familiari o conoscenti domiciliati all’estero. Solo in rari casi sono previste regolamentazioni speciali.
Prima del primo passaggio del confine in entrata presso la dogana svizzera deve richiedere l’«Autorizzazione d’impiegare un veicolo non sdoganato» (mod. 15.30). In Svizzera può utilizzare il veicolo non imposto solo per corse su incarico del Suo datore di lavoro nonché per recarsi al lavoro. Non sono autorizzate corse private, ad esempio per vacanze o nel tempo libero.
Per ulteriori informazioni consultare il seguente volantino:
Istruzione 15.48 «l’uso proprio di veicoli aziendali esteri» (PDF, 289 kB, 01.01.2022)
Al momento dell’entrata in Svizzera, presso qualsiasi valico di confine occupato durante gli orari d’apertura nel traffico turistico, deve richiedere il «Certificato d’annotazione per veicoli stradali e natanti» (mod. 15.25). Una volta ottenuto il summenzionato modulo, entro otto giorni (a decorrere dall’inizio del contratto di noleggio) il veicolo deve essere riesportato o restituito all’impresa di noleggio con sede in territorio svizzero. Se, ad esempio, entra in Svizzera dopo cinque giorni dall’inizio del contratto di noleggio, l’ufficio doganale rilascia il modulo 15.25 con una validità di tre giorni. Inoltre, se richiesto, Lei deve essere in grado di presentare in qualsiasi momento il contratto stipulato con l’impresa di noleggio.
A tal fine, presso un ufficio doganale competente per il traffico delle merci commerciali, Lei deve richiedere la dichiarazione doganale d’ammissione temporanea (DDAT). Per i tributi all’importazione deve versare un deposito. Con una DDAT può entrare in Svizzera con il veicolo 12 volte all’anno (12 corse transfrontaliere) per al massimo tre giorni, facendosi confermare ogni passaggio del confine dall’ufficio doganale.
Al momento dell’entrata in Svizzera, presso qualsiasi valico di confine occupato durante gli orari d’apertura nel traffico turistico, deve richiedere il «Certificato d’annotazione per veicoli stradali e natanti» (mod. 15.25). Una volta ottenuto il summenzionato modulo, entro otto giorni (a decorrere dall’inizio del contratto di noleggio) il veicolo deve essere riesportato o restituito all’impresa di noleggio con sede in territorio svizzero. Se, ad esempio, entra in Svizzera dopo cinque giorni dall’inizio del contratto di noleggio, l’ufficio doganale rilascia il modulo 15.25 con una validità di tre giorni. Inoltre, se richiesto, Lei deve essere in grado di presentare in qualsiasi momento il contratto stipulato con l’impresa di noleggio.
A tal fine, presso un ufficio doganale competente per il traffico delle merci commerciali, Lei deve richiedere la dichiarazione doganale d’ammissione temporanea (DDAT). Per i tributi all’importazione deve versare un deposito. Con una DDAT può entrare in Svizzera con il veicolo 12 volte all’anno (12 corse transfrontaliere) per al massimo tre giorni.
Senza un documento doganale svizzero è consentito navigare in acque di confine con un’imbarcazione non imposta solo se non si attracca alla riva svizzera e solo se l’imbarcazione non viene ormeggiata a una boa. Gli uffici doganali sul posto forniscono informazioni in merito alla prescrizioni locali.
Se si naviga sul Reno a valle di Rheinfelden, vale quanto segue:
- la Convenzione riveduta per la navigazione (RS 0.747.224.101) non è applicabile alle imbarcazioni private;
- sono tollerati soltanto il prescritto ormeggio dell’imbarcazione prima del passaggio della chiusa nonché la navigazione attraverso Basilea (senza ormeggio).
Persone con domicilio all’estero
In Svizzera è consentito utilizzare un veicolo non imposto solo per un periodo limitato e per scopi privati.
con il veicolo è consentito entrare e riuscire dalla Svizzera senza formalità doganali. All’estero il veicolo deve essere ammesso regolarmente alla circolazione stradale. Non dimenticare di pagare le necessarie tasse sul traffico stradale (Contrassegno, Tassa sul traffico pesante).
non è consentita l’entrata in Svizzera con il veicolo senza formalità doganali. Presso il confine occorre richiedere alla dogana svizzera l’«Autorizzazione d’impiegare un veicolo non sdoganato» (mod. 15.30). Inoltre, con l’ufficio cantonale della circolazione stradale va chiarito se il veicolo necessita anche di una targa di controllo svizzera.
con l’imbarcazione è consentito entrare e riuscire dalla Svizzera senza formalità doganali. Non dimenticare di richiedere all’ufficio cantonale della navigazione l’ammissione alla circolazione.
non è consentita l’entrata in Svizzera con l’imbarcazione senza formalità doganali. Presso il confine occorre richiedere alla dogana svizzera l’«Autorizzazione d’impiegare un natante non sdoganato » (mod. 15.32). L’autorizzazione è valida un anno e va presentata all’ufficio cantonale della navigazione ai fini dell’ammissione alla circolazione.
Informazioni generali sull’ammissione temporanea delle merci sono disponibili al seguente link: Importazione temporanea.
Per informazioni su riparazione, trasformazione o perfezionamento di un veicolo non imposto consultare il seguente link: Traffico di perfezionamento attivo.
Infrazioni
Se in Svizzera viene utilizzato senza autorizzazione un veicolo non imposto o se non sono adempiute le formalità doganali, i tributi all’importazione (dazio, imposta sugli autoveicoli, imposta sul valore aggiunto) vanno corrisposti a posteriori. Inoltre, potrebbe essere avviata una procedura penale doganale.
Contatto
Valichi di confine e uffici doganali, orari d’apertura
Centrale d’informazione sulle disposizioni doganali
- Tel.
- +41 58 467 15 15