Il libretto ATA è un documento doganale internazionale. Viene utilizzato per l’importazione e l’esportazione temporanee o il transito di merci. Tale documento consente il disbrigo delle formalità doganali per la Svizzera e l’estero. Al momento del passaggio del confine, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione non è tenuta a richiedere un documento doganale nazionale né a fornire una garanzia alle autorità doganali.
Il libretto ATA è ottenibile presso le Camere di commercio e dell’industria. La prestazione della garanzia dei tributi all’importazione avviene presso questo ufficio emittente. La sua validità è di un anno.
In Svizzera, le Camere di commercio e dell’industria forniscono informazioni sulle condizioni per ottenere un libretto (vedi Portale PMI: Indirizzi Camere di commercio).
Il libretto ATA può essere utilizzato anche per ripetuti passaggi del confine. Il titolare del libretto ATA ha la possibilità di portare tutta o solo parte della merce in Svizzera e di riportarla all’estero.
Il libretto ATA può essere utilizzato in particolare per:
- merci che si desidera presentare in occasione di un’esposizione pubblica;
- campioni di merci per la presentazione o l’ordinazione (orologi, gioielli, vestiti, scarpe, ecc.);
- materiale professionale.
Tuttavia, i campi di applicazione vengono interpretati in modo diverso a seconda del Paese. In caso di dubbio, si prega di contattare direttamente le autorità doganali locali.
Ulteriori informazioni sul libretto ATA sono disponibili alla cifra 4.12 del regolamento 10-60 (Regime di ammissione temporanea) (PDF, 871 kB, 01.11.2024).