Per i veicoli stradali, le imbarcazioni e gli aeromobili si applicano le disposizioni generali per le masserizie di trasloco.
Veicoli stradali
Per l’ammissione presso l’ufficio cantonale della circolazione stradale, il nostro ufficio di servizio rilascia come prova dell’imposizione un rapporto di perizia (mod. 13.20 A). In caso di domande sull’ammissione alla circolazione (immatricolazione), rivolgersi all’ufficio cantonale della circolazione stradale competente.
Importante: l’imposizione doganale del proprio veicolo (dopo il trasferimento del domicilio) deve avvenire in occasione del primo passaggio del confine del veicolo in Svizzera presso uno dei nostri uffici di servizio occupati. Nell’elenco degli uffici di servizio sono indicati gli uffici che possono effettuare l’imposizione delle masserizie di trasloco. Le masserizie di trasloco, e quindi anche il veicolo personale, rientrano tra le merci commerciali. Si raccomanda di tenere conto degli orari d’imposizione del traffico delle merci commerciali degli uffici di servizio (attenzione: il Controllo dei metalli preziosi e l’Antifrode doganale non effettuano imposizioni delle masserizie di trasloco).
Chi non ha ancora provveduto all’imposizione deve farlo immediatamente presso un ufficio di servizio occupato. In questo link si trovano gli orari d’imposizione del traffico delle merci commerciali. Per l’imposizione il veicolo deve essere presente sul posto. Non è necessario preannunciarsi presso l’ufficio di servizio. Occorre presentare il modulo 18.44 e le prove ivi menzionate.
Se i requisiti indicati nel modulo 18.44 per l’imposizione del veicolo come masserizia di trasloco non sono soddisfatti, a determinate condizioni è possibile richiedere un’autorizzazione doganale mediante il modulo 15.30. Tale autorizzazione permette di utilizzare il veicolo non imposto per una durata massima di due anni a decorrere dal trasferimento del domicilio. Dopo un anno al più tardi è obbligatorio richiedere una targa di controllo svizzera presso l’ufficio cantonale della circolazione.
Imbarcazioni
Per l’ammissione presso l’ufficio cantonale della navigazione, l’ufficio doganale rilascia una prova dello sdoganamento (mod. 15.10) (PDF, 329 kB, 01.01.2022). In caso di domande sull’ammissione alla circolazione (immatricolazione), rivolgersi all’ufficio cantonale della navigazione competente.
Aeromobili
L’ufficio doganale rilascia, all’attenzione dell’Ufficio federale dell’aviazione civile, una prova dello sdoganamento (mod. 15.15) (PDF, 295 kB, 01.01.2022).