L’importazione di veicoli in Svizzera prevede il rispetto di determinate formalità e il versamento di vari tributi.
Dichiarazione doganale
I veicoli che vengono importati definitivamente in Svizzera devono essere dichiarati spontaneamente all’importazione presso un ufficio doganale competente per le merci commerciali.
A tal fine occorre portare con sé tutti i documenti di scorta necessari all’imposizione come:
- fattura e/o contratto d’acquisto
- licenza di circolazione/licenza di navigazione (anche se già annullate)
- documento d’identità (passaporto, carta d’identità)
- dichiarazione d’importazione (dichiarazione e-dec)
Se si entra in Svizzera navigando su acque di confine, occorre attraccare a un punto d’approdo doganale e dichiarare spontaneamente l’imbarcazione presso l’ufficio doganale competente. Informazioni al riguardo sono disponibili al seguente link: Viaggio con un’imbarcazione.
Tributi
Imposta sugli autoveicoli
L’importazione di autoveicoli nonché di determinati veicoli utilitari leggeri è soggetta all’imposta sugli autoveicoli. L’aliquota d’imposta ammonta al 4 per cento del valore del veicolo. Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: Imposta sugli autoveicoli.
Imposta sul valore aggiunto sull’importazione
L’importazione di un veicolo soggiace all’imposta sul valore aggiunto (IVA) del 8.1 per cento. Generalmente la controprestazione che la persona paga o ha pagato per il veicolo forma la base di calcolo, la quale comprende il prezzo d’acquisto incluso il valore di un eventuale veicolo dato in permuta o di altre merci. La fattura o il contratto d’acquisto è il documento di riferimento.
In altri casi l’IVA viene calcolata sul valore di mercato, ad esempio nel caso di regali. Il valore di mercato corrisponde all’importo che l’acquirente dovrebbe versare per il veicolo importato.
La base di calcolo comprende anche tutte le spese fino al luogo di destinazione in territorio svizzero nonché i tributi all’importazione (imposta sugli autoveicoli e tasse).
Il prezzo o il valore in valuta estera viene convertito in franchi svizzeri (Corsi dei cambi [vendita]).
In mancanza di indicazioni del valore o se le indicazioni non sono attendibili l’ufficio doganale può effettuare una stima del valore del veicolo.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: Imposta sul valore aggiunto.
Sanzioni sulle emissioni di CO2 per gli autoveicoli
Se un’automobile o un autofurgone superano un determinato valore obiettivo di CO₂, deve essere pagata una sanzione prima della prima immatricolazione*. La sanzione non viene riscossa al momento dell’importazione e quindi dello sdoganamento, bensì successivamente dall’Ufficio federale dell’energia UFE). Il processo è avviato una volta che sono stati forniti all’Ufficio federale delle strade (USTRA) i necessari dati relativi all’importazione. Per ulteriori informazioni: www.ustra.admin.ch > Importazione veicoli.
* Sono esclusi i veicoli la cui immatricolazione all’estero risale a più di 12 mesi prima della dichiarazione doganale in Svizzera. Sono inoltre esclusi i veicoli la cui immatricolazione all’estero risale a più di 6 mesi prima della dichiarazione doganale in Svizzera e che hanno percorso più di 5000 km.
Pagamento dei tributi
Di regola i tributi all’importazione vanno pagati direttamente presso l’ufficio doganale.
Se, per il disbrigo delle formalità doganali, viene incaricata un’agenzia doganale o un’impresa di spedizione o di logistica, quest’ultima generalmente versa i tributi fatturandoli successivamente al committente. La dogana svizzera non ha alcuna influenza sulle spese amministrative di queste imprese. Già prima dell’importazione occorre chiarire chi si occupa del disbrigo delle formalità doganali. A tale proposito non possiamo fornire alcuna raccomandazione.
Prova dell’imposizione e ammissione alla circolazione
Per l’ammissione alla circolazione presso le autorità cantonali, l’ufficio doganale rilascia una prova dell’imposizione.
Per l’ammissione presso l’ufficio cantonale della circolazione stradale, l’ufficio doganale rilascia come prova dell’imposizione un rapporto di perizia (mod. 13.20 A).
Per l’ammissione presso l’ufficio cantonale della navigazione, l’ufficio doganale rilascia una prova dell’imposizione (mod. 15.10) (PDF, 329 kB, 01.01.2022) − autenticazione della prova dell’imposizione debitamente compilata, stampata e munita di timbro doganale.
Il rilascio di una prova dell’imposizione da parte dell’ufficio doganale costa 20 franchi.
In caso di domande sull’ammissione alla circolazione (immatricolazione), in particolare per quanto concerne i certificati di omologazione, le normative sul rumore e sulle emissioni di gas di scarico, la costruzione e l’equipaggiamento del veicolo nonché l’ammissione di veicoli acquistati in leasing, rivolgersi all’ufficio cantonale della circolazione stradale (veicoli stradali) o all’ufficio cantonale della navigazione competente (imbarcazioni).
Targhe di controllo per veicoli stradali
Se si vuole importare autonomamente un veicolo stradale dall’estero, generalmente occorre utilizzare delle targhe di controllo straniere temporanee. Per informazioni sulle varie opzioni di importazione di un veicolo, rivolgersi allo Stato di esportazione o al proprio venditore.
Parti di veicoli, pneumatici, ruote, cerchioni, biciclette e rimorchi per biciclette
Informazioni al riguardo sono disponibili ai seguenti link: Viaggiare e acquistare, in franchigie quantitative e franchigia valore nonché Acquisti in Internet, invii postali e di corriere.
Contatto
Valichi di confine e uffici doganali, orari d’apertura
Centrale d’informazione sulle disposizioni doganali
- Tel.
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