Importazione definitiva in Svizzera

L’importazione di veicoli in Svizzera prevede il rispetto di determinate formalità e il versamento di vari tributi.

 

Dichiarazione doganale

I veicoli che vengono importati definitivamente in Svizzera devono essere dichiarati spontaneamente all’importazione presso un ufficio doganale competente per le merci commerciali.

A tal fine occorre portare con sé tutti i documenti di scorta necessari all’imposizione come:

  • fattura e/o contratto d’acquisto
  • licenza di circolazione/licenza di navigazione (anche se già annullate)
  • documento d’identità (passaporto, carta d’identità)
  • dichiarazione d’importazione (dichiarazione e-dec)

Tributi

 

Imposta sugli autoveicoli

L’importazione di autoveicoli nonché di determinati veicoli utilitari leggeri è soggetta all’imposta sugli autoveicoli. L’aliquota d’imposta ammonta al 4 per cento del valore del veicolo. Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: Imposta sugli autoveicoli

 

Imposta sul valore aggiunto sull’importazione

L’importazione di un veicolo soggiace all’imposta sul valore aggiunto (IVA) del 8.1 per cento. Generalmente la controprestazione che la persona paga o ha pagato per il veicolo forma la base di calcolo, la quale comprende il prezzo d’acquisto incluso il valore di un eventuale veicolo dato in permuta o di altre merci. La fattura o il contratto d’acquisto è il documento di riferimento.

In altri casi l’IVA viene calcolata sul valore di mercato, ad esempio nel caso di regali. Il valore di mercato corrisponde all’importo che l’acquirente dovrebbe versare per il veicolo importato.

La base di calcolo comprende anche tutte le spese fino al luogo di destinazione in territorio svizzero nonché i tributi all’importazione (imposta sugli autoveicoli e tasse).

Il prezzo o il valore in valuta estera viene convertito in franchi svizzeri (Corsi dei cambi [vendita]).

In mancanza di indicazioni del valore o se le indicazioni non sono attendibili l’ufficio doganale può effettuare una stima del valore del veicolo.

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: Imposta sul valore aggiunto

 

Prescrizioni sulle emissioni di CO2 per automobili e veicoli commerciali leggeri

I privati e i piccoli importatori di automobili e veicoli commerciali leggeri devono far attestare il proprio veicolo* prima della prima immatricolazione. Se il veicolo supera l'obiettivo di CO2, è dovuta una sanzione prima della prima immatricolazione. Ulteriori informazioni su www.bfe.admin.ch > Normativa sulle emissioni di CO2 per i veicoli nuovi

La sanzione non viene riscossa al momento dello sdoganamento dell'importazione, ma a posteriori dall'Ufficio federale dell'energia (UFE). Per avviare la procedura, è necessario inserire i dati necessari per l'importazione presso l'Ufficio federale delle strade (USTRA). Ulteriori informazioni su www.ustra.admin.ch > Importazione veicoli.

* Sono esenti i veicoli la cui prima immatricolazione all’estero risale a più di 12 mesi prima della dichiarazione doganale in Svizzera. Sono pure esenti i veicoli a partire da 6 mesi, se al momento dell’importazione presentano un chilometraggio superiore a 5000 km.

 

Prescrizioni sulle emissioni di CO2 per i veicoli commerciali pesanti (VCP)

A partire dal 01.01.2025, gli obiettivi di CO2 si applicheranno anche ai nuovi veicoli commerciali pesanti*. Tutte le informazioni su www.bfe.admin.ch > veicoli commerciali pesanti (VCP)

Pagamento dei tributi

Di regola i tributi all’importazione vanno pagati direttamente presso l’ufficio doganale.

Se, per il disbrigo delle formalità doganali, viene incaricata un’agenzia doganale o un’impresa di spedizione o di logistica, quest’ultima generalmente versa i tributi fatturandoli successivamente al committente. La dogana svizzera non ha alcuna influenza sulle spese amministrative di queste imprese. Già prima dell’importazione occorre chiarire chi si occupa del disbrigo delle formalità doganali. A tale proposito non possiamo fornire alcuna raccomandazione. 

 

Prova dell’imposizione e ammissione alla circolazione

Per l’ammissione alla circolazione presso le autorità cantonali, l’ufficio doganale rilascia una prova dell’imposizione. 

 

Il rilascio di una prova dell’imposizione da parte dell’ufficio doganale costa 20 franchi.

In caso di domande sull’ammissione alla circolazione (immatricolazione), in particolare per quanto concerne i certificati di omologazione, le normative sul rumore e sulle emissioni di gas di scarico, la costruzione e l’equipaggiamento del veicolo nonché l’ammissione di veicoli acquistati in leasing, rivolgersi all’ufficio cantonale della circolazione stradale (veicoli stradali) o all’ufficio cantonale della navigazione competente (imbarcazioni). 

 

Targhe di controllo per veicoli stradali

Se si vuole importare autonomamente un veicolo stradale dall’estero, generalmente occorre utilizzare delle targhe di controllo straniere temporanee. Per informazioni sulle varie opzioni di importazione di un veicolo, rivolgersi allo Stato di esportazione o al proprio venditore. 

 
https://www.bazg.admin.ch/content/bazg/it/home/informazioni-per-privati/veicoli-stradali-e-imbarcazioni/importazione-in-svizzera/veicoli--autovetture-.html