Dichiarazione doganale d’ammissione temporanea (DDAT)

La procedura standard per l’ammissione temporanea di merci avviene mediante DDAT. In linea di massima si applica quando il regime di ammissione temporanea è autorizzato. La DDAT è un documento doganale svizzero e non ha alcuna influenza sulle formalità doganali all’estero.

Per il regime di ammissione temporanea con DDAT l’ufficio doganale richiede la prestazione di una garanzia (deposito) per i tributi, pari all’importo che dovrebbe essere pagato al momento dell’imposizione definitiva (immissione in libera pratica). La garanzia può essere prestata sotto forma, ad esempio, di deposito in contanti o di fideiussione di un’agenzia doganale. 

 

Conclusione

Per la conclusione regolare del regime di ammissione temporanea con DDAT è necessario esportare nuovamente la merce all’estero. La conclusione deve essere richiesta all’ufficio doganale d’esportazione entro il termine di validità della DDAT. A tal fine occorre utilizzare il modulo 11.87 (PDF, 1 MB, 01.01.2022), allegando anche la cedola originale del modulo 11.73 o 11.74.

Se la merce rimane definitivamente in Svizzera, è necessario dichiararla all’importazione

 

Proroga

Generalmente il regime di ammissione temporanea con DDAT è limitato a due anni.

A determinate condizioni l’ufficio doganale può prorogare di un anno, al massimo per tre volte, il regime di ammissione temporanea con DDAT. La proroga va richiesta in forma scritta e prima della scadenza del termine di validità della DDAT presso l’ufficio doganale che aveva aperto il regime di ammissione temporanea con DDAT.

Per le merci la cui ammissione temporanea dura più di due anni, i tributi doganali sono dovuti proporzionalmente a partire dal 25° mese.

Ulteriori informazioni sulla DDAT sono disponibili alla cifra 4.11 del regolamento 10-60 (Regime di ammissione temporanea) (PDF, 871 kB, 01.11.2024).

 

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