Importazione temporanea (DDAT + Libretto ATA)
Il regime di ammissione temporanea è previsto per le merci estere che vengono utilizzate solo per un periodo limitato in Svizzera e che non devono essere immesse in libera pratica.
Il regime di ammissione temporanea rientra tra i regimi doganali sorvegliati.
Rispetto a un’importazione definitiva, il regime di ammissione temporanea è spesso più complesso e comporta costi supplementari. In molti casi, l’importazione definitiva, con il pagamento defi-nitivo dei tributi all’importazione risulta più economica e semplice.
Condizioni di base
Per poter beneficiare del regime di ammissione temporanea, devono essere adempiute le seguenti condizioni di base:
- le merci devono essere destinate alla riesportazione;
- l’identità delle merci deve essere determinata;
- le merci devono essere riesportate senza aver subito alcuna modifica. Sono ammessi solo provvedimenti ai fini della conservazione, durante l’ammissione temporanea. Se si desidera riparare o perfezionare le merci, occorre ricorrere al regime doganale del perfezionamento attivo. Ulteriori informazioni al riguardo sono disponibili al link Traffico di perfezionamento attivo;
- divieti, limitazioni e condizioni devono essere rispettati.
Ulteriori informazioni sulle condizioni di base sono disponibili alla cifra 2 del regolamento 10-60 (Regime di ammissione temporanea) (PDF, 871 kB, 01.11.2024).
Scopo d’impiego
Lo scopo d’impiego delle merci determina se il regime di ammissione temporanea è consentito e quali formalità devono essere rispettate.
Gli scopi d’impiego più frequenti sono ad esempio:
- esposizione
- vendita incerta
- test, collaudo
- manifestazioni sportive
- equipaggiamento professionale e materiale da imprenditore
Per cavalli, veicoli e strumenti musicali trasportabili si applicano inoltre disposizioni speciali.
Ulteriori informazioni sullo scopo d’impiego sono disponibili alla cifra 3 del regolamento 10-60 (Regime di ammissione temporanea) (PDF, 871 kB, 01.11.2024).
Se durante l’ammissione temporanea cambia lo scopo d’impiego, l’utilizzatore o il proprietario della merce, occorre presentare una nuova dichiarazione doganale. Ulteriori informazioni al riguardo sono disponibili alla cifra 5 del regolamento 10-60 (Regime di ammissione temporanea) (PDF, 871 kB, 01.11.2024).
Documenti doganali
Per lo svolgimento del regime di ammissione temporanea sono disponibili, in particolare, i seguenti documenti doganali:
In alcuni casi, l’ammissione temporanea è possibile anche senza formalità, ossia senza documento doganale (p. es. veicoli utilizzati da turisti residenti all’estero per recarsi in Svizzera).
Ulteriori informazioni sulle formalità sono disponibili alla cifra 4 del regolamento 10-60 (Regime di ammissione temporanea) (PDF, 871 kB, 01.11.2024).
Imposta sul valore aggiunto (IVA)
Sull’indennità per l’impiego temporaneo dei beni occorre versare l’IVA. Ciò vale, ad esempio, per i costi di locazione. L’imposizione avviene al momento della riesportazione della merce (imposizione della controprestazione).
Ulteriori informazioni sono disponibili al link Imposta sul valore aggiunto.