Importazione temporanea (DDAT + Libretto ATA)

Il regime di ammissione temporanea è previsto per le merci estere che vengono utilizzate solo per un periodo limitato in Svizzera e che non devono essere immesse in libera pratica.

Il regime di ammissione temporanea rientra tra i regimi doganali sorvegliati.

Rispetto a un’importazione definitiva, il regime di ammissione temporanea è spesso più complesso e comporta costi supplementari. In molti casi, l’importazione definitiva, con il pagamento defi-nitivo dei tributi all’importazione risulta più economica e semplice.

 

Condizioni di base

Per poter beneficiare del regime di ammissione temporanea, devono essere adempiute le seguenti condizioni di base:

  • le merci devono essere destinate alla riesportazione;
  • l’identità delle merci deve essere determinata;
  • le merci devono essere riesportate senza aver subito alcuna modifica. Sono ammessi solo provvedimenti ai fini della conservazione, durante l’ammissione temporanea. Se si desidera riparare o perfezionare le merci, occorre ricorrere al regime doganale del perfezionamento attivo. Ulteriori informazioni al riguardo sono disponibili al link Traffico di perfezionamento attivo;
  • divieti, limitazioni e condizioni devono essere rispettati.

Ulteriori informazioni sulle condizioni di base sono disponibili alla cifra 2 del regolamento 10-60 (Regime di ammissione temporanea) (PDF, 871 kB, 01.11.2024)

 

Scopo d’impiego

Lo scopo d’impiego delle merci determina se il regime di ammissione temporanea è consentito e quali formalità devono essere rispettate.

Gli scopi d’impiego più frequenti sono ad esempio:

  • esposizione
  • vendita incerta
  • test, collaudo
  • manifestazioni sportive
  • equipaggiamento professionale e materiale da imprenditore

Per cavalli, veicoli e strumenti musicali trasportabili si applicano inoltre disposizioni speciali.
Ulteriori informazioni sullo scopo d’impiego sono disponibili alla cifra 3 del regolamento 10-60 (Regime di ammissione temporanea) (PDF, 871 kB, 01.11.2024).

Se durante l’ammissione temporanea cambia lo scopo d’impiego, l’utilizzatore o il proprietario della merce, occorre presentare una nuova dichiarazione doganale. Ulteriori informazioni al riguardo sono disponibili alla cifra 5 del regolamento 10-60 (Regime di ammissione temporanea) (PDF, 871 kB, 01.11.2024).

 

Documenti doganali

Per lo svolgimento del regime di ammissione temporanea sono disponibili, in particolare, i seguenti documenti doganali:

In alcuni casi, l’ammissione temporanea è possibile anche senza formalità, ossia senza documento doganale (p. es. veicoli utilizzati da turisti residenti all’estero per recarsi in Svizzera).

Ulteriori informazioni sulle formalità sono disponibili alla cifra 4 del regolamento 10-60 (Regime di ammissione temporanea) (PDF, 871 kB, 01.11.2024)

 

Imposta sul valore aggiunto (IVA)

Sull’indennità per l’impiego temporaneo dei beni occorre versare l’IVA. Ciò vale, ad esempio, per i costi di locazione. L’imposizione avviene al momento della riesportazione della merce (imposizione della controprestazione).

Ulteriori informazioni sono disponibili al link Imposta sul valore aggiunto.

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Tel.
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