Le prescrizioni e le formalità dipendono dal fatto se un veicolo
Importazione definitiva in Svizzera
Informazioni al riguardo sono disponibili al seguente link: Importazione definitiva in Svizzera.
Impiego temporaneo in Svizzera di un veicolo non imposto
L’impiego in Svizzera di un veicolo non imposto dipende, tra l’altro, dallo scopo per il quale viene impiegato nonché dal fatto se la sede/il domicilio si trova in Svizzera o all’estero.
Divieto di trasporto interno (cabotaggio)
Si tratta di un trasporto interno quando:
- in Svizzera vengono sia caricate che scaricate persone e per il trasporto viene versata una controprestazione sotto una forma qualsiasi. L’ammontare della controprestazione e chi la paga non è determinante;
- in Svizzera, nel quadro di un’attività economica, vengono sia prese in consegna/caricate/agganciate che consegnate/scaricate/sganciate merci.
Di regola non è consentito impiegare un veicolo non imposto per i trasporti interni. Tali veicoli devono essere dichiarati spontaneamente al confine presso l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini per l’importazione definitiva. Solo in pochi casi sono previste regolamentazioni speciali.
La dogana svizzera può autorizzare per i trasporti interni l’impiego di un veicolo non imposto se il richiedente comprova che:
- non sono a disposizione veicoli adeguati imposti e il veicolo non imposto viene utilizzato solo per una breve durata; o
- il veicolo non imposto viene utilizzato a scopo sperimentale.
L’autorizzazione speciale deve essere richiesta in anticipo presso la direzione di circondario competente.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel seguente documento:
Imprese con sede in Svizzera
Di regola non è consentito utilizzare un veicolo non imposto. I veicoli non imposti devono essere dichiarati spontaneamente per l’importazione definitiva al confine presso l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini. Solo in rari casi sono previste regolamentazioni speciali.
A tal fine, presso un ufficio doganale competente per il traffico delle merci commerciali, Lei deve richiedere la dichiarazione doganale d’ammissione temporanea (DDAT). Per i tributi all’importazione deve versare un deposito. Con una DDAT può entrare in Svizzera con il veicolo 12 volte all’anno (12 corse transfrontaliere). I trasporti interni sono vietati. Il veicolo deve essere riportato all’estero non appena il trasporto transfrontaliero per il quale era stato importato è concluso. Ogni passaggio del confine deve essere confermato dall’ufficio doganale.
Un rimorchio per il trasporto di cose/semirimorchio non imposto e ammesso alla circolazione stradale può essere impiegato per trasporti transfrontalieri se trainato da un veicolo vettore imposto. Con il rimorchio per il trasporto di cose non imposto è consentito attraversare il confine senza formalità doganali. I trasporti interni sono vietati. Il rimorchio per il trasporto di cose deve essere riesportato non appena si è concluso il trasporto per il quale era stato importato.
Imprese con sede all’estero
Un veicolo non imposto può essere utilizzato in Svizzera solo per un periodo limitato e per trasporti transfrontalieri. Il veicolo deve essere riportato all’estero non appena si è concluso il trasporto per il quale era stato importato.
Informazioni generali sull’ammissione temporanea delle merci sono disponibili al seguente link: Importazione temporanea.
Per informazioni su riparazione, trasformazione e perfezionamento di un veicolo non imposto consultare il seguente link: Traffico di perfezionamento attivo.
Infrazioni
Se in Svizzera viene utilizzato senza autorizzazione un veicolo non imposto o se non sono adempiute le formalità doganali, i tributi all’importazione (dazio, imposta sugli autoveicoli, imposta sul valore aggiunto) vanno corrisposti a posteriori. Inoltre, potrebbe essere avviata una procedura penale doganale.