Importazione in Svizzera

Le prescrizioni e le formalità dipendono dal fatto se un veicolo

 
 

Prescrizioni sulle emissioni di CO2 per i veicoli commerciali pesanti (VCP)

A partire dal 01.01.2025, gli obiettivi di CO2 si applicheranno anche ai nuovi veicoli commerciali pesanti*. Tutte le informazioni su www.bfe.admin.ch > Veicoli commerciali pesanti (VCP)

* Sono esenti i veicoli la cui prima immatricolazione all’estero risale a più di 12 mesi prima della dichiarazione doganale in Svizzera. Sono pure esenti i veicoli a partire da 6 mesi, se al momento dell’importazione presentano un chilometraggio superiore a 5000 km.

Impiego temporaneo in Svizzera di un veicolo non imposto

L’impiego in Svizzera di un veicolo non imposto dipende, tra l’altro, dallo scopo per il quale viene impiegato nonché dal fatto se la sede/il domicilio si trova in Svizzera o all’estero.

Divieto di trasporto interno (cabotaggio)

Si tratta di un trasporto interno quando:

  • in Svizzera vengono sia caricate che scaricate persone e per il trasporto viene versata una controprestazione sotto una forma qualsiasi. L’ammontare della controprestazione e chi la paga non è determinante;
  • in Svizzera, nel quadro di un’attività economica, vengono sia prese in consegna/caricate/agganciate che consegnate/scaricate/sganciate merci.

Di regola non è consentito impiegare un veicolo non imposto per i trasporti interni. Tali veicoli devono essere dichiarati spontaneamente al confine presso l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini per l’importazione definitiva. Solo in pochi casi sono previste regolamentazioni speciali.

 

Imprese con sede in Svizzera

Di regola non è consentito utilizzare un veicolo non imposto. I veicoli non imposti devono essere dichiarati spontaneamente per l’importazione definitiva al confine presso l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini. Solo in rari casi sono previste regolamentazioni speciali. 

 
 

Imprese con sede all’estero

Un veicolo non imposto può essere utilizzato in Svizzera solo per un periodo limitato e per trasporti transfrontalieri. Il veicolo deve essere riportato all’estero non appena si è concluso il trasporto per il quale era stato importato.

Informazioni generali sull’ammissione temporanea delle merci sono disponibili al seguente link: Importazione temporanea.

Per informazioni su riparazione, trasformazione e perfezionamento di un veicolo non imposto consultare il seguente link: Traffico di perfezionamento attivo

 
 

Infrazioni

Se in Svizzera viene utilizzato senza autorizzazione un veicolo non imposto o se non sono adempiute le formalità doganali, i tributi all’importazione (dazio, imposta sugli autoveicoli, imposta sul valore aggiunto) vanno corrisposti a posteriori. Inoltre, potrebbe essere avviata una procedura penale doganale. 

 
 

Contatto

Centrale d’informazione sulle disposizioni doganali

Tel.
+41 58 467 15 15

Modulo di contatto

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https://www.bazg.admin.ch/content/bazg/it/home/informationen-firmen/verkehrsabgaben-und-strassenverkehrsrecht/strassenfahrzeuge/einfuhr-in-die-schweiz.html