Attenzione:
Per ragioni organizzativi vi preghiamo di evitare la spedizione delle domande di autorizzazione per posta.
Vi preghiamo di inoltrare le domande di autorizzazione con i relativi documenti per E-Mail a wirtschaft@bazg.admin.ch.
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Per traffico di perfezionamento attivo si intende l'importazione temporanea di merci per lavorazione, trasformazione e riparazione.
Perfezionamento passivo: Traffico di perfezionamento
Tutte le merci trasportate attraverso il confine doganale svizzero devono essere dichiarate presso la dogana svizzera. Per le merci introdotte temporaneamente nel territorio doganale per esservi perfezionate, è possibile applicare il regime del perfezionamento attivo anziché quello dell'importazione normale. Nel regime del perfezionamento attivo, le merci da perfezionare possono essere importate temporaneamente in franchigia di dazio o con diritto di restituzione del dazio. In determinati casi è possibile anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto dovuta all'importazione (imposta sull'importazione). Questo traffico soggiace all'obbligo dell'autorizzazione: Autorizzazione.
Il regime del perfezionamento attivo è superfluo per merci esenti da dazio sulla base della tariffa doganale o di un certificato d'origine. Lo stesso vale quando l'imposta sull'importazione può essere fatta valere interamente come imposta precedente. In questo caso le merci possono essere dichiarate secondo le disposizioni generali (Tariffa doganale - Tares, accordi di libero scambio; prove dell'origine.
Grassi e oli di origine vegetale e animale (PDF, 70 kB, 12.07.2018)restituzione del dazio nel traffico di perfezionamento speciale
Adeguamenti in e-dec nell'ambito dei regimi di perfezionamento:
Da lunedì a venerdì
ore 08:00-11:30 e 13:30-17:00