Tassa forfettaria sul traffico pesante (TFTP) per veicoli immatricolati all’estero

Utilizzando la nuova Via è anche possibile guadagnare tempo evitando le code presso i valichi di confine.

Le principali informazioni relative alla TFTP per veicoli immatricolati all’estero sono desumibili dal foglio informativo (mod. 15.94).  

 
 
 

In Svizzera, per gli autoveicoli di trasporto e i rimorchi di trasporto è dovuta una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, sempre che il loro peso totale sia superiore a 3,5 tonnellate.

Per i seguenti veicoli la tassa è dovuta sotto forma di importo forfettario (TFTP):

  • automobili pesanti
  • autoveicoli pesanti (camper) e rimorchi abitabili (roulotte)
  • veicoli per il trasporto di persone (autobus, pullman)
  • trattori e carri con motore
  • veicoli a motore del ramo dei fieraioli e circhi che trainano esclusivamente rimorchi con materiale per fieraioli o circhi o rimorchi non assoggettati alla tassa
  • veicoli a motore per il trasporto di cose che non oltrepassano la velocità massima di 45 km/h

Se con il veicolo vengono trainati rimorchi assoggettati alla tassa sul traffico pesante, il carico rimorchiabile del veicolo trattore è parimenti assoggettato alla tassa. Ciò significa che la TFTP è dovuta anche per i rimorchi trainati da autoveicoli che di per sé non sono assoggettati alla tassa (p. es. automobili con un peso inferiore a 3,5 t). In questi casi la tassa è calcolata solo sul carico rimorchiabile.

Eccezioni

I veicoli non soggetti alla tassa sul traffico pesante sono elencati qui.

Calcolo della tassa

La tassa è calcolata sul peso totale del veicolo trattore o sul carico rimorchiabile e sul periodo di tassazione, conformemente alle indicazioni nella licenza di circolazione.

Pagamento della tassa e prova del pagamento

In principio, la tassa deve essere pagata con l’applicazione Via.

Il modulo 15.91 (PDF, 212 kB, 01.01.2022) o 15.92 (PDF, 90 kB, 01.01.2022) timbrato dall'ufficio doganale funge anche come prova del pagamento. È possibile ottenere il modulo presso i valichi di confine occupati in occasione dell'entrata in Svizzera. L'importo minimo per una prova del pagamento è di CHF 25.00.

La prova del pagamento deve essere sempre portata con sé (ai fini del controllo).

Procedura in caso di valico di confine non occupato

I piccoli valichi di confine spesso non sono occupati o lo sono solo parzialmente. In linea di massima, presso questi valichi vige il divieto d'entrata per i veicoli assoggettati alla TFTP e sprovvisti di prova di pagamento valida. L'entrata è tuttavia possibile, seguendo la procedura illustrata nel foglio informativo (mod. 15.94) (PDF, 293 kB, 31.08.2022) o nelle FAQ.

Periodo di tassazione

La TFTP può essere versata per

  • 1-30 giorni consecutivi
  • 10 giorni a libera scelta nel corso di 1 anno*
  • 1-11 mesi consecutivi
  • 1 anno

*In caso di prova del pagamento per 10 giorni singoli, il detentore deve convalidare personalmente il documento il giorno dell'entrata e ogni giorno di soggiorno in Svizzera successivo.

Le tariffe sono desumibili dai moduli 15.91 (PDF, 212 kB, 01.01.2022) e 15.92 (PDF, 90 kB, 01.01.2022).

Ordinamenti speciali

Contatto

Orari d’apertura e indirizzi

Centrale TFTP

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC Tasse sulla circolazione
3003 Berna
Tel.
+41 58 481 48 73

Stampare contatto

https://www.bazg.admin.ch/content/bazg/it/home/informationen-firmen/verkehrsabgaben-und-strassenverkehrsrecht/schwerverkehrsabgaben-lsva-und-psva/psva-fuer-auslaendische-fahrzeuge.html