Tassa forfettaria sul traffico pesante (TFTP) per veicoli immatricolati all’estero - FAQ

Le principali informazioni relative alla TFTP per veicoli immatricolati all’estero sono desumibili dal foglio informativo (mod. 15.94).

I veicoli soggetti alla TFTP necessitano anche di un contrassegno autostradale per circolare sulle autostrade svizzere?

No, i veicoli soggetti alla TFTP non hanno bisogno di un contrassegno autostradale per circolare sulle autostrade svizzere.

Se non utilizzo l’autostrada e circolo solo sulle altre strade, devo pagare ugualmente la TFTP?

Sì. Contrariamente al contrassegno autostradale, la TFTP è dovuta sull’intera rete stradale e non solo sulle autostrade.

Non dispongo di una prova del pagamento valida. Posso tuttavia entrare in Svizzera attraverso un ufficio doganale non occupato?

Sì. Usa Portale Via: La sua chiave digitale per e-vignette e TFTP.

Trascorro le mie vacanze in Svizzera con il mio camper in un campeggio (il veicolo non viene mai spostato). Devo pagare la TFTP ogni giorno, anche se non uso il veicolo per spostarmi?

I veicoli esteri soggetti alla TFTP, come tutti i veicoli immatricolati in Svizzera, devono pagare una tassa per ogni giorno di permanenza in Svizzera. Ciò vale anche nel caso in cui sono solo parcheggiati e non vengono utilizzati.

Ho acquistato un nuovo veicolo. Posso trascrivere al nuovo veicolo la TFTP già pagata (e ancora valida) per il vecchio veicolo?

Sì. Se il nuovo veicolo corrisponde allo stesso genere di veicolo (e alla stessa categoria di peso nel caso dei pullman) come quello precedente, è possibile trascrivere la TFTP valida al nuovo veicolo, cambiando il numero della targa di controllo in Via.

Se, invece, non si tratta della stessa categoria di veicolo, la TFTP deve essere versata di nuovo. Eventualmente è possibile richiedere una restituzione.

Posso prolungare la TFTP o la prova del pagamento?

Sì. Se prima dell’uscita dalla Svizzera la prova del pagamento rischia di scadere, è possibile ripagare la tassa (con l’app) prima della scadenza.

Indicazione: l’importo minimo è pari a CHF 25.00.

Ho pagato la TFTP per un periodo prolungato, ma ho cambiato i miei piani e lascio la Svizzera già prima del previsto. Ho diritto a una restituzione?

Se la TFTP è stata pagata per un determinato periodo, ma non si usufruisce dell’intero periodo, si ha diritto ad una restituzione proporzionale della tassa, a condizione che l’importo da restituire superi i CHF 50.00. In caso di restituzione, viene riscossa una tassa (il 5 % dell’importo restituito, minimo CHF 30.00).

Le richieste di restituzione vanno presentate al Tasse sulla circolazione dell’UDSC (zentrale-psva@bazg.admin.ch). Insieme alla richiesta va inviata anche una copia della ricevuta in questione nonché i propri riferimenti bancari (IBAN). Se la TFTP è stata pagata tramite il formulare 15.91/92, la richiesta di rimborso dev’essere compilata sul retro e l’originale dev’essere inviato per posta.

Se la TFTP viene pagata per un solo giorno, è valida per un giorno civile o per 24 ore?

È determinante il giorno civile: dal momento del pagamento, la TFTP risulta pagata fino alle ore 23.59 dello stesso giorno. Se il pagamento viene effettuato dopo le ore 19.00, la validità si estende fino alle ore 23.59 del giorno successivo.

Cosa succede se non ho la prova di pagamento? Ciò può avere conseguenze penali?

Sì. Chi non paga la tassa e quindi non ha con sé la prova del pagamento, sottrae o mette in pericolo la riscossione della tassa sul traffico pesante e sarà punito con una multa.

Cosa succede se dimentico di portare con me la prova del pagamento e non posso presentarla (p. es. smartphone dimenticato)? Ciò può avere conseguenze penali?
No. L’UDSC può verificare l’avvenuto pagamento tramite la targa di controllo.

Cosa succede con i miei dati?

I dati vengono utilizzati solo per la riscossione della tassa e a scopo di controllo. Durante l’utilizzo di Via vengono registrati e poi salvati nel sistema informatico dell’UDSC i seguenti dati:

categoria del veicolo (designazione conformemente alla licenza di circolazione: p. es. camper o omnibus);
peso del veicolo (di regola conformemente alla rubrica F2 della licenza di circolazione);
targa di controllo (conformemente alla licenza di circolazione);
durata della permanenza in Svizzera (data di entrata e di uscita) o selezione di 10 giorni singoli;
indirizzo e-mail;
lingua utilizzata.

Ulteriori informazioni

https://www.bazg.admin.ch/content/bazg/it/home/informationen-firmen/verkehrsabgaben-und-strassenverkehrsrecht/schwerverkehrsabgaben-lsva-und-psva/psva-fuer-auslaendische-fahrzeuge/faq_psva_fuer-auslaendische-fahrzeuge.html