Veicoli utilizzati nel traffico di linea
Per corse nel traffico di linea è necessaria una concessione dell'Ufficio federale dei trasporti (UFT).
I veicoli delle imprese di trasporto che effettuano corse nell'ambito di una concessione non soggiacciono alla tassa. Vi rientrano anche le corse di sostituzione o di rinforzo nonché le corse a vuoto in correlazione con tali traffici.
Le corse effettuate fuori dal traffico di linea con veicoli del traffico di linea (esentati dalla TFTP) soggiacciono alla tassa. Essa è calcolata proporzionalmente ai chilometri percorsi fuori dal traffico di linea rispetto al chilometraggio totale.
Obblighi dei detentori di veicoli utilizzati nel traffico di linea:
- presentare, per tutti i veicoli con un peso superiore a 3,5 tonnellate, una dichiarazione (XLS, 203 kB, 01.05.2024) relativa ai chilometri percorsi fuori dal traffico di linea. Ciò vale anche per i veicoli con i quali non sono state effettuate corse fuori da questo traffico;
- indicare nella dichiarazione tutti i chilometri percorsi con ogni singolo veicolo nel traffico di linea e fuori da questo traffico;
- inviare la dichiarazione anche via e-mail alla centrale veicoli TPTF (zentrale-psva@bazg.admin.ch);
presentare la dichiarazione entro il 31 marzo dell'anno successivo. In caso contrario l'UDSC riscuoterà la totalità della tassa per l'intero periodo.
Per le corse nell'ambito di una concessione effettuate nel traffico di linea con veicoli assoggettati alla TFTP si ha diritto alla restituzione della tassa. La relativa domanda va presentata tenendo conto di quanto segue:
- indicare nella dichiarazione (XLS, 202 kB, 01.05.2024) tutti i chilometri percorsi con ogni singolo veicolo nel traffico di linea e fuori da questo traffico;
- allegare una copia della fattura del Cantone relativa alla tassa sul traffico pesante;
- allegare una polizza di versamento o fornire le coordinate bancarie o postali;
- per accelerare la procedura, inviare la dichiarazione anche via e-mail alla centrale veicoli TFTP (zentrale-psva@bazg.admin.ch);
presentare la dichiarazione entro il 31 marzo dell'anno successivo. In caso contrario, non si ha più diritto alla restituzione della tassa.