Restituzione per corse all’estero
Per ogni giorno per il quale è comprovato che un veicolo svizzero assoggettato alla TFTP circola esclusivamente all'estero, il detentore ha diritto alla restituzione di 1/360 della tassa annua. Per i giorni in cui il veicolo circola all'estero e in Svizzera, la restituzione è della metà.
Le domande di restituzione, corredate degli appositi fogli di controllo delle corse, devono essere presentate entro un anno dalla scadenza del periodo di tassazione all' Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC. Questa può esigere altri mezzi di prova.
Gli importi inferiori a 50 franchi per domanda non sono restituiti.
Per ogni giorno per il quale è comprovato che il veicolo circola esclusivamente all'e-stero, il detentore ha diritto alla restituzione di 1/360 della tassa annua. Per i giorni in cui il veicolo circola all'estero e in Svizzera, v'è diritto alla metà della restituzione.
Le domande di restituzione, corredate degli appositi fogli di controllo delle corse, devono essere presentate entro un anno dalla scadenza del periodo di tassazione all' Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC. Questa può esigere altri mezzi di prova.
Gli importi inferiori a CHF 50.- per domanda non sono restituiti.
Visto il gran numero di domande di restituzione in arrivo, a inizio anno non è possibile sbrigare subito gli incarti. Ci scusiamo del ritardo e vi ringraziamo per la comprensione.