Tassa forfettaria sul traffico pesante (TFTP) per veicoli immatricolati in Svizzera

In Svizzera, per gli autoveicoli di trasporto e i rimorchi di trasporto è dovuta una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, sempre che il loro peso totale sia superiore a 3,5 tonnellate.

Per i seguenti veicoli la tassa è dovuta sotto forma di importo forfettario (TFTP):

  • automobili pesanti
  • autoveicoli pesanti (camper) e rimorchi abitabili (roulotte)
  • veicoli per il trasporto di persone (autobus, pullman)
  • trattori e carri con motore
  • veicoli a motore del ramo dei fieraioli e circhi
  • veicoli a motore per il trasporto di cose che non oltrepassano la velocità massima di 45 km/h

Se con il veicolo vengono trainati rimorchi assoggettati alla tassa sul traffico pesante, il carico rimorchiabile del veicolo trattore è parimenti assoggettato alla tassa. Ciò significa che la TFTP è dovuta anche per i rimorchi trainati da autoveicoli che di per sé non sono assoggettati alla tassa (p. es. automobili con un peso inferiore a 3,5 t). In questi casi la tassa è calcolata solo sul carico rimorchiabile.

In caso di veicoli muniti di targhe intercambiabili, la tassa è dovuta solo per il veicolo con l'aliquota della tassa più elevata.

Calcolo della tassa

La tassa è calcolata sul peso totale del veicolo trattore o sul carico rimorchiabile, conformemente alle indicazioni nella licenza di circolazione.

Esigibilità della tassa (riscossione)

La tassa deve essere pagata in anticipo per l'anno civile. Essa diventa esigibile all'atto dell'immatricolazione ufficiale o all'inizio dell'anno. L'obbligo di pagare la tassa termina il giorno della restituzione delle targhe di controllo o dell'annullamento della licenza di circolazione.

In caso di veicoli svizzeri, la TFTP è riscossa dagli Uffici della circolazione stradale. I termini e le modalità di pagamento si basano quindi sulle disposizioni cantonali disciplinanti la riscossione delle imposte sulla circolazione stradale.

Eccezioni

I seguenti veicoli non soggiacciono alla tassa sul traffico pesante:

  • veicoli militari muniti di targhe di controllo militari o di targhe di controllo civili e d'un contrassegno M+
  • veicoli della polizia, della dogana, della protezione civile, dei pompieri, dei servizi d'intervento in caso di incidenti con idrocarburi e prodotti chimici nonché ambulanze
  • veicoli che effettuano trasporti di persone nell'ambito di una concessione dell'Ufficio federale dei trasporti
  • veicoli agricoli e forestali
  • veicoli muniti di targhe temporanee svizzere
  • veicoli non immatricolati regolarmente muniti di targhe professionali (esclusi i veicoli d'esportazione)
  • veicoli per la scuola guida, sempre che siano utilizzati esclusivamente per la scuola guida e siano immatricolati a nome di un maestro conducente che si è annunciato presso l'autorità compente
  • veicoli d'epoca designati come tali nella licenza di circolazione
  • veicoli a motore a propulsione elettrica
  • rimorchi abitabili nonché rimorchi per il trasporto di cose per fieraioli e circhi
  • veicoli cingolati
  • assi di trasporto
  • veicoli per invalidi
  • Su domanda anticipata all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini:
    corse effettuate per motivi umanitari o per corse non commerciali d'utilità pubblica

Contatto

Orari d’apertura e indirizzi

Centrale TFTP

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini Tasse sulla cricolazione
3003 Berna

Stampare contatto

https://bazg.admin.ch/content/bazg/it/home/informationen-firmen/verkehrsabgaben-und-strassenverkehrsrecht/schwerverkehrsabgaben-lsva-und-psva/pauschale-schwerverkehrsabgabe_psva_fuer-schweizer-fahrzeuge.html