Tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (COV)

I composti organici volatili (COV) sono utilizzati come solventi e si trovano in diversi prodotti, come colori, vernici, profumi o detergenti. Emesse nell’aria, queste sostanze contribuiscono, insieme agli ossidi di azoto, alla formazione di elevate concentrazioni di ozono troposferico (smog estivo). La tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (di seguito: tassa sui COV) è uno strumento di economia di mercato che crea un incentivo finanziario per la riduzione delle emissioni di COV.

Sono esenti dalla tassa i COV impiegati come carburante o combustibile, i COV in transito o esportati nonché i COV impiegati o trattati in modo tale da non poter pervenire nell’ambiente. Sono inoltre esenti dalla tassa i prodotti nei quali il tenore di COV è al massimo del tre per cento nonché, a determinate condizioni, i COV che sono impiegati o trattati in modo tale che le loro emissioni siano nettamente inferiori ai limiti imposti dalla legge. Dato che la prova può, per lo più, essere fornita solo dopo l’utilizzo dei COV, l’esenzione di regola è concessa sotto forma di restituzione.

Il prodotto annuo della tassa sui COV è distribuito alla popolazione dagli assicuratori malattie.

Riscossione

Sottostanno alla tassa i COV che figurano nell’elenco delle sostanze (allegato 1 OCOV) non-ché i prodotti contenenti COV secondo l’elenco dei prodotti (allegato 2 OCOV). La tassa sui COV è riscossa sull’importazione e sulla fabbricazione di COV nel territorio nazionale. L’aliquota della tassa uniforme corrisponde a 3 franchi per ogni chilogrammo di COV. Le persone che soddisfano determinati criteri quantitativi possono chiedere un’autorizzazione per l’acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa (procedura di impegno volontario).

Bilancio dei COV e restituzione

I titolari di un’autorizzazione per la procedura di impegno volontario devono tenere un bilancio annuale dei COV. Sulla base di tale bilancio la tassa è riscossa posticipatamente sui COV che sono pervenuti nell’ambiente. Di regola il bilancio dei COV deve essere tenuto anche da coloro che chiedono la restituzione della tassa pagata per COV esenti. La restituzione per i COV esenti dalla tassa sulla base dell’articolo 8 OCOV e per i COV esportati può essere chiesta in modo semplificato con un apposito modulo.

Esecuzione

L’UDSC è competente per la riscossione e la restituzione della tassa sui COV. L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) sostiene l’UDSC nell’esecuzione (in particolare verifica l’effetto della tassa e l’esenzione dalla tassa nonché distribuisce il prodotto della tassa alla popolazione). Le autorità federali sono supportate dai servizi cantonali di protezione dell’ambiente.

Contatto

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Imposta sugli oli minerali, tassa d'incentivazione, imposta sugli autoveicoli (MLA)

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