Imposta sugli oli minerali
L'imposta sul consumo comprende:
- un'imposta sugli oli minerali gravante il petrolio, altri oli minerali, il gas di petrolio e i prodotti ottenuti dalla loro lavorazione nonché i carburanti;
- un supplemento d'imposta gravante i carburanti.
Come i dazi, le imposte speciali di consumo sono imposte a fase unica. La differenza principale tra i dazi e le imposte speciali sul consumo sta nel fatto che i dazi vengono riscossi solo sulle merci importate nel territorio doganale, mentre le imposte sul consumo sono applicate su tutte le merci immesse in consumo. Ciò significa che in un regime di imposte di consumo le merci importate e quelle prodotte e trasformate in Svizzera sono fiscalmente trattate alla stessa stregua.
Per quanto possibile, l'imposta sugli oli minerali è riscossa al momento in cui le merci vengono immesse in consumo. Per il commercio è pertanto indispensabile immagazzinare le merci non tassate. Per ragioni amministrative occorre contemporaneamente vegliare affinché il numero delle persone soggette all'imposta rimanga possibilmente ristretto. Per principio l'obbligo fiscale è assunto dal commerciante il quale riversa l'imposta sul prezzo del prodotto al consumatore.
L'imposta sugli oli minerali cambia notevolmente a seconda del prodotto e dell'uso (carburante, combustibile, scopi tecnici). Essa ammonta ad esempio per
- la benzina non addizionata di piombo a 76,82 centesimi al litro
- l'olio diesel a 79,57 centesimi al litro
- l'olio da riscaldamento extra leggero a 0,3 centesimi al litro
Agevolazioni fiscali sono previste p.es. per i carburanti usati nell'agricoltura e nella selvicoltura, per la pesca e per le imprese di trasporto concessionarie. La revisione d'inizio luglio ha aggiunto esenzioni fiscali per i carburanti a base di materie prime rinovabili.
Importanza dell'imposta sugli oli minerali
Nel 2022 l'imposta sugli oli minerali ha costituito il 7,6 per cento delle entrate della Confederazione.
Principi dell'imposizione degli oli minerali
- Fiscalmente le merci importate in Svizzera e quelle fabbricate o trasformate in Svizzera sono trattate alla stessa stregua. Per territorio svizzero s'intende il territorio della Confederazione, comprese le enclavi doganali estere. Non è considerato territorio svizzero l'enclave doganale svizzera di Samnaun.
- Il credito fiscale sorge all'atto dell'immissione in libera pratica fiscale. Per le merci importate trattasi del momento della loro immissione in libera pratica doganale. Per le merci in depositi autorizzati il credito fiscale sorge nel momento in cui esse lasciano il deposito o vi sono utilizzate.
- Nei depositi autorizzati possono essere immagazzinate, raffinate, fabbricate e estratte merci non tassate. La fabbricazione (inclusa la raffinazione) e l'estrazione nonché lo stoccaggio di merci non tassate devono avvenire in un deposito autorizzato.
- I depositari autorizzati e i depositari di scorte obbligatorie trasmettono mensilmente la dichiarazione fiscale per EED. Anche gli importatori possono chiedere tale procedura.
- Per il trasporto in territorio svizzero di merci non tassate da parte di depositari autorizzati è necessaria una bolletta di scorta.
- Per le scorte obbligatorie non tassate, immagazzinate da depositari autorizzati sotto la sorveglianza della Carbura in depositi di scorte obbligatorie fuori da depositi autorizzati vigono prescrizioni particolari.
- Per distinguerlo dall'olio diesel, il gasolio destinato ad essere usato come olio da riscaldamento viene colorato e marcato.
La base per il calcolo è fissata a 1000 litri a 15 oC, per i distillati pesanti e alcuni altri prodotti a 1000 kg massa netta.