Imposta sulle bevande spiritose

Per l'importazione di alcol, prodotti contenenti alcol o fabbricati con il medesimo aventi un tenore alcolico eccedente l'1,2 per cento del volume, occorre pagare la cosiddetta imposta sulle bevande spiritose.

Eccezione

Alcuni importatori dispongono di un'autorizzazione speciale. In tal modo essi possono importare bevande distillate per il loro deposito fiscale senza dover pagare le imposte sulle bevande spiritose.

Altre info

https://www.bazg.admin.ch/content/bazg/it/home/informationen-firmen/inland-abgaben/monopolgebuehren-spirituosensteuer.html