Per i veicoli utilitari leggeri di peso unitario non eccedente 1600 kg nonché per le autovetture, l'ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini riscuote un’imposta sugli autoveicoli pari al 4 per cento del valore del veicolo.
L’importazione di veicoli in Svizzera nonché la fornitura e l’uso proprio di veicoli fabbricati sul territorio svizzero sono soggetti all’imposta. Fanno parte del territorio svizzero anche le enclavi doganali estere e quelle svizzere.