La tassa sul CO2 sui combustibili fossili è una tassa d'incentivazione che ha lo scopo di ridurre il consumo di agenti energetici fossili e di conseguenza le emissioni di CO2.
La tassa sul CO2 è riscossa sui combustibili fossili (olio da riscaldamento, gas naturale, carbone, coke di petrolio e altri combustibili fossili) impiegati per la produzione di calore, la generazione di luce, la produzione di elettricità in impianti termici o per il funzionamento di impianti di cogenerazione forza-calore.
Le ditte che, ad esempio, si sono impegnate nei confronti della Confederazione a ridurre le emissioni di CO2 possono richiedere l'esenzione dalla tassa sul CO2.
Ulteriori spiegazioni sono desumibili dai documenti sottostanti e del regolamento Imposta sugli oli minerali R-09.
Con l'entrata in vigore della nuova legge sul CO2, da gennaio 2014 una parte delle emissioni di CO2 derivanti dall'utilizzazione energetica dei carburanti deve essere compensata.
I contribuenti sono responsabili di adempiere all'obbligo di compensare il CO2. La maggior parte delle ditte assoggettate a questo obbligo ha aderito a un raggruppamento intersettoriale di compensazione per carburanti, denominato «Fondazione per la protezione del clima e la compensazione di CO2 (KliK)». Le disposizioni sulla compensazione sono sancite dall'ordinanza sul CO2 (art. 86 segg.).
Informazioni più esaurienti sul tema sono reperibili sul sito della KliK (www.klik.ch).
La legge sul CO2 designa l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) quale istanza responsabile della politica climatica. Nell'attuazione della legge, l'UFAM è coadiuvato da altri uffici federali, in particolare dall'Ufficio federale dell'energia (UFE), dall'Ufficio federale delle strade (USTRA) e dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC. Quest'ultima è incaricata della riscossione e della restituzione della tassa sul CO2.