Per l'importazione definitiva in Svizzera di cavalli provenienti da Paesi dell'UE e dalla Norvegia sono necessari i seguenti documenti:
Vogliate ugualmente osservare le condizioni veterinarie d'importazione emanate dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV.
I tributi all'importazione sono costituiti dal dazio doganale e dall'imposta sul valore aggiunto (2,6%). Il dazio, per cavallo, ammonta a:
Le quote di contingente doganale (3822 capi) sono attribuite in base all'ordine di accettazione delle dichiarazioni d'importazione (noto come "procedura progressiva al confine").
Dal 1° gennaio 2016 la liberazione dei contingenti doganali avverrà in due parti:
1ª parte: 1° gennaio - 31 dicembre 3000 animali
2ª parte: 1° ottobre - 31 dicembre 822 animali
L'attuale situazione dei contingenti è consultabile qui.
Se la prima parte si esaurisce prima del 1° ottobre, l'imposizione definitiva all'importazione di cavalli all'aliquota doganale di contingente è possibile solo dopo il 1° ottobre. Se entrambe le parti si esauriscono prima del 31 dicembre, l'imposizione definitiva all'importazione di cavalli all'aliquota doganale di contingente è possibile solo dopo il 1° gennaio dell'anno seguente.
Se si dispone delle necessarie informazioni, è possibile:
- dichiarare elettronicamente il cavallo mediante l'apposita applicazione oppure
- contattare a tale scopo un'agenzia di sdoganamento o una casa di spedizione.
Le informazioni relative all’importazione temporanea, alla Dichiarazione doganale d’ammissione temporanea (DDAT) e al libretto ATA sono disponibili al link Importazione temporanea di cavalli.
Si prega di osservare anche le condizioni d’importazione emanate dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV.
Per i cavalli destinati a restare definitivamente all'estero bisogna chiedere all'UDSC una dichiarazione doganale per l'esportazione. In Svizzera non sono previste ulteriori formalità a questo proposito, né vengono riscossi tributi.
Prima di procedere all'esportazione dell'animale è consigliabile informasi sulle disposizioni doganali del Paese di destinazione e di un eventuale Paese di transito. Tali informazioni sono ottenibili presso le Amministrazioni doganali interessate.
Se si dispone delle necessarie informazioni, è possibile:
- dichiarare elettronicamente il cavallo mediante l'apposita applicazione oppure
- contattare a tale scopo un'agenzia di sdoganamento o una casa di spedizione.
Le informazioni relative all’esportazione temporanea, alla DDAT e al libretto ATA sono disponibili al link Esportazione temporanea di cavalli.
I costi generati all’estero per la formazione, l’addestramento, il dressage, l’accoppiamento, il trattamento veterinario eccetera soggiacciono all’IVA e devono essere dichiarati in occasione della reimportazione in Svizzera. Ulteriori informazioni sono disponibili al link Imposta sul valore aggiunto.