Cavalli: importazione temporanea

Se desidera beneficiare del regime di ammissione temporanea, il proprietario del cavallo deve avere sede o domicilio all’estero. Le eccezioni sono ammesse solo per pochi scopi d’impiego (vedi cifra 3 del Regolamento 10-60 (PDF, 871 kB, 01.11.2024)).

I cavalli introdotti temporaneamente in Svizzera per i seguenti scopi d’impiego, possono essere dichiarati mediante DDAT:

  • vendita incerta
  • test
  • manifestazioni sportive
  • passeggiate o soggiorno di vacanza
  • dressage, addestramento, formazione, allevamento, ferratura, trattamento veterinario, pascolo e alloggio di animali

In caso di DDAT, è necessario garantire i tributi doganali all’aliquota di dazio fuori del contingente (ADFC) più elevata.  Per alcuni scopi d’impiego è sufficiente l’aliquota di dazio del contingente (ADC) più bassa.

Se il proprietario del cavallo ha sede o residenza all’estero e utilizza personalmente il proprio animale, per i seguenti scopi d’impiego può utilizzare anche il libretto ATA:

  • test
  • manifestazioni sportive
  • passeggiate o soggiorno di vacanza
  • dressage, addestramento, formazione, allevamento, ferratura, trattamento veterinario, pascolo e alloggio di animali

Se il proprietario del cavallo è residente all’estero e desidera utilizzare l’animale per una passeggiata oltre confine, può richiedere all’ufficio doganale un’autorizzazione per il passaggio semplificato del confine. In tal modo vi è la possibilità di passare il confine nel terreno interstiziale. L’animale deve essere riportato all’estero al più tardi dopo 3 giorni. Al momento del rilascio dell’autorizzazione, occorre presentare il cavallo e assicurarsi che i tributi all’importazione siano garantiti (vedi anche modulo 19.82 (PDF, 134 kB, 01.01.2022)).

Al momento della dichiarazione doganale occorre presentare all’ufficio doganale i seguenti documenti:

  • dichiarazione doganale (DDAT, libretto ATA)
  • passaporto per equidi
  • documenti che attestano che lo scopo indicato corrisponde al vero (p. es. contratto di formazione o allenamento)
  • giustificativi del valore
  • Certificato sanitario (vedi anche Cavalli, asini e altri equidi)

Se il cavallo non viene riesportato entro il termine di validità, occorre pagare i tributi doganali all’ADFC più elevata. Ciò vale anche nel caso in cui si è beneficiato abusivamente del regime di ammissione temporanea e non vengono rispettate le altre disposizioni procedurali (p. es. indicazione di uno scopo d’impiego, un utilizzatore o un proprietario errato).

Ulteriori informazioni sull’ammissione temporanea di cavalli sono disponibili nel regolamento 10-60 (Regime di ammissione temporanea) (PDF, 871 kB, 01.11.2024).

Se le condizioni per il regime di ammissione temporanea non sono soddisfatte, è necessario dichiarare definitivamente il cavallo all’importazione in Svizzera (immissione in libera pratica). Informazioni al riguardo sono disponibili al link Cavalli: importazione definitiva.

Per la dichiarazione doganale (imposizione) occorre osservare gli orari di apertura degli uffici doganali. È possibile effettuare le dichiarazioni doganali dal lunedì al venerdì durante gli orari d’imposizione. Alcuni uffici doganali sono aperti anche il sabato mattina. Gli orari d’apertura sono disponibili nell’ elenco degli uffici di servizio.

 

Contatto

Orari d’apertura e indirizzi

Centrale d’informazione sulle disposizioni doganali

Tel.
+41 58 467 15 15

Modulo di contatto

Stampare contatto

https://www.bazg.admin.ch/content/bazg/it/home/informationen-firmen/einfuhr-in-die-schweiz/besondere-einfuhrverfahren/voruebergehende-einfuhr/pferde-_-voruebergehende-einfuhr.html