Piante e parti di piante (frutta, verdura e fiori recisi inclusa)
Divieto di messa in commercio di determinate piante alloctone provenienti da tutti i Paesi
Dal 1° settembre 2024 è vietata l’importazione di determinate piante alloctone invasive provenienti da tutti i Paesi. Le piante interessate dal divieto, tra cui la buddleja, il lauroceraso, la palma di Fortune (palma ticinese) o la paulownia sono elencate nell’ordinanza del 10 settembre_2008 sull’emissione deliberata nell’ambiente (OEDA; RS 814.911).
L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini sorveglia l’importazione d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente.
Ulteriori informazioni sono disponibili nelle disposizioni dell’Ufficio federale dell’ambiente.
L’importazione di determinate piante alloctone invasive, tra cui la buddleja, il lauroceraso, la palma di Fortune (palma ticinese) o la paulownia, provenienti da tutti i Paesi è vietata. Ulteriori informazioni sono disponibili nelle disposizioni dell’Ufficio federale dell’ambiente.
a) Importazione da Stati dell'UE1
Se importati per uso personale nel traffico turistico, piante (vive o sotto forma di parti di piante), bulbi da fiore così come terra per fiori e da giardino non sottostanno a misure per la salute dei vegetali.
b) Importazione da altri Stati (Paesi terzi)
Piante e parti di piante (vive) fresche (p. es. frutta, verdura, fiori e rami recisi o sementi), merci ottenute da determinati legnami nonché terra sottostanno al divieto d’importazione oppure all’obbligo di controllo all’importazione e devono essere munite di un certificato fitosanitario.
Chi intende importare tali piante o parti di piante deve informarsi tempestivamente prima dell’importazione presso l’Ufficio federale dell’agricoltura in merito alle disposizioni in vigore.
Eccezioni: i seguenti frutti possono essere importati senza certificato fitosanitario:
ananas (Ananas comosus), banana (Musa), datteri (Phoenix dactylifera), durian (Durio zibethinus) e noce di cocco (Cocos nucifera).
1 In ambito di salute dei vegetali, le Isole Canarie, Ceuta, Melilla e i territori francesi d’oltremare non sono considerati Stati dell’UE.
La convenzione di Washington sulla protezione delle specie (CITES) contempla circa 25 000 specie vegetali protette a livello mondiale.
L'importazione di tali piante o di loro prodotti è vietata o soggetta ad autorizzazione (p.es. orchidee, cactus, determinati legni tropicali e piante medicinali; www.cites.ch).
Informazioni ed eventuali autorizzazioni sono rilasciate dall'USAV: