A seconda del loro impiego, le merci possono soggiacere ad aliquote differenziate. Da un lato, la tariffa d'imposta di cui all'allegato 1 della legge federale sull'imposizione degli oli minerali (LIOm; RS 641.61) fa una distinzione tra merci utilizzate come carburante e merci destinate ad altri usi. Dall'altro lato, l'ordinanza del DFF sulle agevolazioni fiscali per l'imposta sugli oli minerali (RS 641.612) prevede, nell'allegato 1, aliquote di favore per determinati usi.
Se carburanti (benzina, olio diesel, gas naturale ecc.) vengono impiegati per uno dei seguenti scopi fruenti di agevolazione fiscale, dopo il loro utilizzo è possibile far valere la restituzione della differenza tra l'aliquota normale e quella di favore: