Restituzioni d'imposta

A seconda del loro impiego, le merci possono soggiacere ad aliquote differenziate. Da un lato, la tariffa d'imposta di cui all'allegato 1 della legge federale sull'imposizione degli oli minerali (LIOm; RS 641.61) fa una distinzione tra merci utilizzate come carburante e merci destinate ad altri usi. Dall'altro lato, l'ordinanza del DFF sulle agevolazioni fiscali per l'imposta sugli oli minerali (RS 641.612) prevede, nell'allegato 1, aliquote di favore per determinati usi.

Se carburanti (benzina, olio diesel, gas naturale ecc.) vengono impiegati per uno dei seguenti scopi fruenti di agevolazione fiscale, dopo il loro utilizzo è possibile far valere la restituzione della differenza tra l'aliquota normale e quella di favore:

  • restituzione dell'imposta alle imprese di trasporto concessionarie;
  • restituzione dell'imposta per veicoli adibiti alla preparazione di piste;
  • restituzione dell'imposta all'agricoltura;
  • restituzione dell'imposta alla silvicoltura;
  • restituzione dell'imposta per l'estrazione della pietra da taglio naturale;
  • restituzione dell'imposta alla pesca professionale;
  • restituzione dell'imposta per determinate utilizzazioni stazionarie:
    • propulsione di motori per impianti di cogenerazione forza-calore;
    • impianti fissi per la produzione di energia elettrica (propulsione di generatori);
    • prova al banco di motori di costruzione propria;
    • propulsione di motori di pompe di calore fisse (per la produzione di calore o la produzione alternata di calore e freddo);
    • riscaldamento;
    • pulizia o lubrificazione.
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