Oggetti per musei ed esposizioni pubbliche
Per poter importare in esenzione d'imposta oggetti d'arte, sculture, dipinti e altri pezzi da collezione da esporre pubblicamente a lungo termine (p. es. in un museo), l'importatore o espositore deve impegnarsi a non vendere gli oggetti. In caso contrario devono essere pagati i rispettivi tributi per ogni oggetto venduto.
L'importazione di oggetti d'arte e pezzi da collezione esente da tributi deve essere richiesta prima dell'importazione in forma scritta mediante compilazione del modulo 11.32, da inoltrare in seguito alla direzione di circondario competente. Il regolamento R-18-03 contiene informazioni a riguardo.
Occorre tener presente che gli oggetti che possono essere attribuiti ad un preciso tipo di opera artigianale, come le incisioni sui souvenir, non sono considerati oggetti d'arte e sono pertanto soggetti a tributo.
Le opere d’arte e d’esposizione importate per un periodo più breve, ad esempio per un’esposizione, possono essere dichiarate, a determinate condizioni, nel regime di ammissione temporanea. Le informazioni relative all’importazione temporanea, alla Dichiarazione doganale d’ammissione temporanea (DDAT) e al libretto ATA sono disponibili al link Importazione temporanea.
Opere d'arte prodotte dagli artisti stessi
Se un artista desidera importare in Svizzera le proprie opere d'arte, può farlo in franchigia di tributi. A tal proposito si prega di tener conto del foglio informativo «Imposta sull'importazione di opere d'arte».
Oggetti per gallerie d'arte e aste
Gli oggetti d'arte destinati a esposizioni di vendita di galleristi e ad aste possono essere importati mediante la procedura di importazione temporanea.