Commercianti
Permesso d’importazione
Per l'importazione di bevande spiritose non è richiesto alcun permesso.
Informazioni tariffali per bevande spiritose e prodotti contenenti alcol
Per quanto riguarda le domande di classificazione trasmesse da importatori o produttori che intendono importare o esportare bevande spiritose o prodotti contenenti alcol, l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini rilascia informazioni tariffali vincolanti.
Tributi
In occasione dell'importazione di bevande spiritose vengono riscossi i seguenti tributi.
Imposta sulle bevande spiritose: questa imposta viene accreditata sul conto doganale dell'importatore o su quello della casa di spedizione. Chi non dispone di tale conto paga l'importo, in contanti o mediante carta di credito, direttamente all'ufficio doganale.
Imposta sul valore aggiunto: viene riscossa con l'imposta sull'alcol.
Tasse doganali: il loro eventuale versamento dipende dal Paese dal quale vengono importate le bevande spiritose.
Informazioni dettagliate sono disponibili su www.tares.ch.
Privati
Importazione esente da imposta
Nel traffico turistico possono essere importate in esenzione da imposta le seguenti quantità di bevande alcoliche (cosiddette franchigie):
- 5 litri fino al 18 % vol. e
- 1 litro oltre il 18 % vol.
Le persone che hanno compiuto 17 anni possono importare una volta al giorno queste provviste da viaggio in esenzione da imposta. Le bevande spiritose importate in questo modo sono destinate esclusivamente all'uso privato e non possono essere vendute. Qualora esse vengano importate per la vendita in Svizzera, al confine occorre versare l’imposta sulle bevande spiritose.
Se si intende importare una quantità superiore, vengono riscossi i medesimi tributi come nel caso di scopi commerciali.