In Svizzera sulle bevande spiritose e sulla birra viene riscossa un'imposta, mentre il vino e l'etanolo per scopi industriali sono esenti da imposta. L'imposizione delle bevande spiritose compete al'Amito Alcol (ALK) dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC.
Contrariamente alle bevande spiritose, i vini naturali di uve fino al 18 % vol. e la birra non sottostanno alla legge sull'alcool (LAlc) ma a quella sulle derrate alimentari (LDerr). L'autorità competente per questioni relative al vino e al sidro è l'UDSC, mentre per le questioni concernenti la birra è la divisione Alcol e tabacco. Dal 1999, per le bevande spiritose svizzere e per quelle importate si applicano le stesse aliquote, riscosse sulla base della quantità prodotta in litri di alcol puro (l a.p.). L'imposta sulla birra viene calcolata in ettolitri (hl).