Privilegi doganali per diplomatici

Secondo la Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche (RS 0.191.01) e la Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari (RS 0.191.02) e le disposizioni del diritto doganale svizzero possono essere importati in esenzione da dazio e IVA:

  • gli oggetti destinati all'impiego ufficiale presso ambasciate, consolati, organizzazioni internazionali e missioni nonché
  • gli oggetti destinati all'uso personale dei membri di rappresentanze e organizzazioni aventi lo statuto di diplomatico.

In base al proprio statuto, il personale diplomatico fruisce dell'esenzione da tributi sia nell'importazione di veicoli sia nel rifornimento di carburante. Tali agevolazioni sono accordate a condizione che lo Stato ospite usi reciprocità.

Procedura

L'imposizione in franchigia dai tributi avviene generalmente tramite il modulo 14.60 e deve essere effettuata

  • presso un ufficio doganale che è contemporaneamente uno degli uffici che rilasciano l’autorizzazione (ad esempio, Dogana Mittelland a Berna oppure un ufficio competente a Ginevra)

oppure

  • presso un altro ufficio doganale aperto al traffico di merci commerciali su presentazione di un modulo 14.60 vidimato in precedenza da uno degli uffici che rilasciano l’autorizzazione.

Ulteriori informazioni sulla procedura sono disponibili nel Regolamento R-18-01 (PDF, 464 kB, 15.10.2024).

È escluso il rimborso di tributi doganali su beni importati normalmente e venduti a diplomatici dopo l'importazione. Per contro, i diplomatici possono ottenere l'esenzione dall'obbligo dell'IVA nell'acquisto di beni e servizi. Per maggiori informazioni al riguardo contattare la Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).

https://bazg.admin.ch/content/bazg/it/home/informationen-firmen/einfuhr-in-die-schweiz/befreiungen-verguenstigungen-und-zollpraeferenzen_einfuhr/zollfreier-warenverkehr--zollbefreiungen-/zollvorrechte-fuer-diplomaten.html