Per importare merci in franchigia di dazio e IVA destinate a organizzazioni riconosciute di utilità pubblica e a opere assistenziali è necessario presentare una domanda al circondario doganale competente. Una volta ottenuta l'autorizzazione è possibile importare tali merci in franchigia di tributi.
I circondari doganali forniscono altresì informazioni sulle organizzazioni e sulle opere assistenziali autorizzate all'importazione di queste merci.
Il regolamento R-18-03 contiene informazioni a riguardo.
L'esenzione da tributi viene praticamente accordata a tutti i prodotti non destinati alla vendita (regali o donazioni). Per essere considerati in franchigia di tributi, tali prodotti devono essere donati da privati domiciliati all'estero a bisognosi, a vittime di catastrofi naturali o a opere assistenziali. Tali donazioni devono tuttavia rispettare il principio della proporzionalità.
Al contrario, le merci donate che vengono dapprima vendute in Svizzera e il cui ricavo di vendita va a favore delle persone coinvolte sono assoggettate a tributi.