Merci destinate a istituti di beneficenza o ad opere caritative

Per importare merci in franchigia di dazio e IVA destinate a organizzazioni riconosciute di utilità pubblica e a opere assistenziali è necessario presentare una domanda al circondario doganale competente. Una volta ottenuta l'autorizzazione è possibile importare tali merci in franchigia di tributi.

I circondari doganali forniscono altresì informazioni sulle organizzazioni e sulle opere assistenziali autorizzate all'importazione di queste merci.

Il regolamento R-18-03 (PDF, 472 kB, 30.12.2024) contiene informazioni a riguardo.

L'esenzione da tributi viene praticamente accordata a tutti i prodotti non destinati alla vendita (regali o donazioni). Questi devono perseguire lo scopo di alleviare il bisogno o il danno e devono essere donati ai bisognosi o ai danneggiati o all'organizzazione caritatevole direttamente o attraverso l'intermediazione di organizzazioni umanitarie. Tali donazioni devono tuttavia rispettare il principio della proporzionalità.

Al contrario, le merci donate che vengono dapprima vendute in Svizzera e il cui ricavo di vendita va a favore delle persone coinvolte sono assoggettate a tributi.

https://www.bazg.admin.ch/content/bazg/it/home/informationen-firmen/einfuhr-in-die-schweiz/befreiungen-verguenstigungen-und-zollpraeferenzen_einfuhr/zollfreier-warenverkehr--zollbefreiungen-/waren-fuer-gemeinnuetzige-organisationen-und-hilfswerke.html