15.10.2024
Vi invitiamo a tenere conto delle seguenti informazioni legate all’utilizzo di Passar.
15.10.2024
Vi invitiamo a tenere conto delle seguenti informazioni legate all’utilizzo di Passar.
D’intesa con i rappresentanti dell’economia, la roadmap Passar è stata aggiornata. Questa costituisce la base di pianificazione comune per la sostituzione di e-dec e per la digitalizzazione delle procedure soggette a sorveglianza e dei moduli cartacei. La roadmap aggiornata offre più spazio per il consolidamento dei passi intrapresi finora, consente una migliore focalizzazione sull’esportazione nel 2025 e tiene anche conto della richiesta relativa a un passaggio in un’unica fase nell’ambito dell’importazione.
In caso di necessità di controllo a causa di garanzie non valide, gli spedizionieri devono adeguare la dichiarazione delle merci per il transito esistente con un completamento (NT013). Essi devono evitare di creare una nuova dichiarazione delle merci, in quanto genera solo onere supplementare (tra cui procedure di ricerca).
«Garanzia» consente un monitoraggio attivo delle garanzie (fideiussioni) e delle garanzie globali nel regime comune di transito. I titolari del regime registrati sono informati sullo stato costantemente aggiornato delle garanzie depositate, in particolare per quanto riguarda l’importo di riferimento già utilizzato e quello ancora disponibile. Il presupposto è la registrazione nell’ePortal con il ruolo del partner commerciale «Carico».
Si ricorda che per ogni dichiarazione delle merci per il transito deve essere indicato un importo di riferimento, il quale corrisponde al dieci per cento del valore della merce. In casi eccezionali è possibile indicare l’importo di 10 000 euro convertito in franchi.
Da subito una dichiarazione delle merci per il transito attivata al luogo autorizzato può essere ritirata mediante un messaggio di annullamento (NT014). La condizione è che le merci si trovino ancora in Svizzera. L’annullamento vale solo nel processo SA (PM3). Il ritiro deve essere motivato. L’accettazione avviene automaticamente.
In caso di problemi con la conclusione del transito all’estero, ad esempio perché non sono disponibili i dati elettronici, occorre contattare immediatamente l’ufficio doganale di partenza, al fine di trovare una soluzione rapidamente. Il dichiarante delle merci per il transito deve inoltre garantire che il vettore della merce non parta prima che la dichiarazione delle merci sia stata attivata dallo SA o da un ufficio doganale.
Gli ultimi Paesi contraenti della Convenzione relativa ad un regime di transito comune passeranno a NCTS fase 5 entro fine 2024, tra cui Turchia, Francia e Austria. La fase di transizione terminerà ufficialmente il 21 gennaio 2025 con il passaggio di San Marino. Non sono escluse ripercussioni sul regime di transito con la Svizzera (difficoltà iniziali nello scambio di messaggi a livello internazionale). In casi concreti l’UDSC darà informazioni attraverso i consueti canali.
Attualmente il nuovo layout del documento d’accompagnamento transito (DAT) è attuato sulla base delle disposizioni per il transito. Al più tardi il 2 dicembre 2024 tutti i Paesi contraenti della Convenzione relativa ad un regime di transito comune devono utilizzare il nuovo DAT. Rispetto a oggi, la fase 5 prevede solo una versione del DAT. Ciò significa che non vi è alcuna versione separata se la procedure dovesse essere impiegata anche per Security. Il DAT comprende in tutti i casi almeno due pagine (foglio principale ed elenco delle posizioni delle merci).
Il nuovo DAT può già ora essere impiegato nella procedura d’emergenza. La versione inglese è pubblicata sotto Passar 1.0: informazioni tecniche (Disponibilità del sistema e misure d’emergenza).
Per evitare domande da parte dei Paesi limitrofi in merito al DAT Draft (PM2: Apertura del transito internazionale presso l'UDSC), si raccomanda ai partner commerciali di registrare il numero di immatricolazione del veicolo già al momento della dichiarazione delle merci in transito. Se il numero di immatricolazione è registrato, apparirà sul DAT Draft a partire dal 2 dicembre 2024. I dati presenti nel sistema sono quelli vincolanti.
L’app Activ va impiegata esclusivamente per il passaggio del confine (entrata o uscita in transito). Possono essere scansionati solo MRN (vale a dire solo dichiarazioni delle merci nel quadro del regime comune di transito) e non GDRN. Prima e dopo il passaggio del confine valgono i processi SDA (attivazione manuale nei sistemi con i relativi messaggi).
Si raccomanda l’utilizzo dell’app Activ nei seguenti casi:
Avvertenza: in caso di aperture del transito al domicilio la dichiarazione delle merci per il transito deve essere attivata al luogo autorizzato e solo dopo il MRN va scansionato nell’app Activ per il passaggio del confine (non scansionare i Draft T1 o T2 non attivati).
L’utilizzo dell’app Activ non è possibile nei seguenti casi:
Dal 4 novembre 2024 la verifica dell’autorizzazione per le dichiarazioni delle merci per l’esportazione in Passar viene effettuata in modo automatizzato negli ambiti sottostanti. La presentazione fisica di tali autorizzazioni allo sportello non è quindi più necessaria.
Indicazioni sulla corretta creazione della dichiarazione delle merci: Divieti, limitazioni e condizioni (admin.ch).
Al momento della registrazione iniziale nell’ePortal (onboarding) le imprese sono invitate a indicare un amministratore che si occupa delle relazioni commerciali con l’UDSC. L’ePortal offre, oltre al ruolo di amministratore, anche altri profili utenti. Nel contesto di Passar per il ruolo di partner commerciale «Carico» possono essere selezionati i seguenti profili utenti: