Consigliamo a tutti gli importatori e spedizionieri che importano e pagano (mensilmente) imposte su merci commerciali di aderire alla procedura di regolamento centralizzato.
Dal 1° gennaio 2025 entrano in vigore importanti modifiche della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) che possono essere rilevanti per le imprese. Un’importante novità concerne la rivendicazione di crediti di diritto pubblico.
Per poter aprire un conto PCD, abbiamo bisogno di una dichiarazione d’adesione e di un deposito in garanzia (deposito in contanti versato sul conto bancario o fideiussione generale 22.10 ricevuta dall’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) conforme al calcolo).
Dichiarazione d'adesione
Quando si apre un conto PCD, ci si iscrive alla procedura di conteggio centralizzata dell'Amministrazione doganale (PCD). È necessario completare la domanda d’adesione e inviarla alla divisione Finanze dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) a Berna.
Con il modulo d’adesione, si accettano tutti i termini e le condizioni della PCD, che si trovano sul sito web e nel volantino di procedura accentrata di conteggio doganale (PCD).
Garanzia
È necessario fornire sicurezza in uno dei due modi:
- Fideiussione generale mediante modulo 22.10, rilasciata da una banca o da un’assicurazione con sede in Svizzera. Questa banca o compagnia di assicurazione deve essere soggetta alla vigilanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) o elencata nell'elenco degli istituti di assicurazione privati sotto controllo federale.
Le garanzie deve essere inviate dall'istituzione garante direttamente all'UDSC, Divisione Finanza.
Per l'accettazione della garanzia addebitiamo una commissione di CHF 30.-. - Deposito in contanti (senza interessi)
Calcolo della garanzia
Aiuto per il calcolo delle garanzie (XLSX, 12 kB, 17.09.2024)
L’importo della garanzia è calcato come segue:
Tributi doganali: 50 % dei tributi medi di due settimane.
Imposta sul valore aggiunto (IVA)
- Siete registrati quali contribuenti all’IVA presso l’Amministrazione federale delle contribuzioni (art. 10 segg. LIVA):
L'ammontare della garanzia è solitamente pari ad almeno il 20% dell'IVA riscossa entro un periodo di 60 giorni. - Non siete registrati quali contribuenti all’IVA: La garanzia ammonta al 100% dei tributi IVA dovuti in un periodo di 60 giorni.
Se, oltre alle imposizioni definitive (Tributi + IVA), sono previsti anche crediti doganali sorti condizionatamente (regime di transito, regime di deposito doganale per merci di gran consumo o regime di ammissione temporanea), occorre riservare a tale scopo una parte della garanzia. Nella dichiarazione d’adesione va indicato il rispettivo importo.
Il totale dei tre elementi summenzionati costituisce l’ammontare della garanzia da prestare.
Non devono essere depositate garanzie inferiori a 15.000.00 CHF, a meno che non si debba fornire una garanzia per gli sdoganamenti intermediari.
Se la cauzione calcolata supera l'importo di 15.000,00 CHF, la cauzione minima è di 15.000,00 CHF.
Se una persona o una società non ha né domicilio né sede legale in Svizzera, la cauzione richiesta deve essere fornita per intero. La garanzia minima richiesta è di CHF 2.000,00.
La garanzia va sempre arrotondata per eccesso ai successivi 1'000.00 franchi.
Indicazione: il limite della garanzia è sottoposto a verifica costante. Se necessario, viene richiesto un aumento del limite.
Distinte / Ottenere una decisione d’imposizione
La decisione d’imposizione / distinta può essere ottenuta solo elettronicamente. Le istruzioni per la registrazione dopo la
creazione del numero di conto PCD si trovano al seguente link: Registrazione per la ricevuta elettronica dei documenti.