Le merci destinate a campi di vacanza sono considerate merci commerciabili e devono essere debitamente imposte.
Provviste alimentari
Le provviste alimentari destinate a campi di vacanza organizzate da scuole, società sportive, associazioni culturali, gruppi con interessi comuni ecc. esteri per partecipanti esteri possono tuttavia essere importate con procedura semplificata. Tali provviste sono imposte secondo la tariffa doganale del traffico turistico ma sono interamente soggette a dazio e IVA. Le quantità ammesse in franchigia e il limite di franchigia secondo il valore non sono concessi.
I partecipanti al campo devono portare con sé le provviste alimentari all’atto dell’entrata; il quantitativo deve corrispondere al massimo al numero dei partecipanti e alla durata del campo. Le semplificazioni per le provviste alimentari sono concesse anche se esse vengono importate separatamente, ad esempio in un altro veicolo.
Dichiarazione doganale
All’entrata in Svizzera occorre dichiarare le provviste spontaneamente a voce o mediante il modulo «Annuncio di provviste per campi di vacanze» presso un valico di confine occupato dal personale dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini .
Il summenzionato modulo vale come dichiarazione doganale ed è vincolante. All’atto della dichiarazione occorre presentare all’ufficio doganale anche un elenco dei partecipanti al campo.
Gli orari d’apertura degli uffici doganali sono consultabili nell’elenco degli uffici di servizio.
In caso di campi di vacanza organizzati regolarmente, l’organizzatore può rivolgersi alla direzione di circondario per semplificare l’imposizione all’importazione. Gli indirizzi sono consultabili qui.
Restrizioni
Si rammenta che le derrate alimentari di origine animale e vegetale provenienti da Paesi non appartenenti all’UE sono soggette a restrizioni all’importazione. Per maggiori informazioni: prodotti animali / piante.