Il diritto di impiegare un aeromobile non imposto in Svizzera dipende, in particolare, dal domicilio (in Svizzera o all’estero) e dallo scopo d’impiego dell’aeromobile.
Persone con domicilio in Svizzera
Le persone domiciliate in Svizzera non possono, in linea di massima, impiegare un aeromobile non imposto. Ciò vale anche per gli aeromobili noleggiati o presi in prestito. A determinate condizioni è applicabile una regolamentazione speciale per 12 voli transfrontalieri di andata e ritorno all’anno.
L’aeromobile può essere impiegato per 12 voli transfrontalieri di andata e ritorno all’anno. L’aeromobile può rimanere al massimo 3 giorni in Svizzera.
L’atterraggio deve avvenire su un aerodromo doganale (cat. A–C).
Per l’imposizione dell’aeromobile non imposto è necessario richiedere una cosiddetta dichiarazione doganale d’ammissione temporanea (DDAT). Per i tributi all’importazione deve essere versato un deposito.
Ogni passaggio del confine deve essere confermato dall’ufficio doganale.
Tali disposizioni valgono anche per gli aeromobili noleggiati all’estero o messi a disposizione per l’uso da familiari, conoscenti o da un’associazione di volo all’estero.
Per «uso commerciale» si intende il trasporto di persone dietro controprestazione o il trasporto di merce con o senza controprestazione. L’ammontare della controprestazione non è determinante; anche una prestazione in natura rappresenta una controprestazione.
L’aeromobile può essere impiegato per 12 voli transfrontalieri di andata e ritorno all’anno. L’aeromobile deve essere riesportato dopo ogni trasporto. I trasporti interni (cabotaggio) sono vietati.
L’atterraggio deve avvenire su un aerodromo doganale (cat. A–C).
Per l’imposizione dell’aeromobile non imposto è necessario richiedere una cosiddetta dichiarazione doganale d’ammissione temporanea (DDAT). Per i tributi all’importazione deve essere versato un deposito.
Ogni passaggio del confine deve essere confermato dall’ufficio doganale.
Persone con domicilio all’estero
Le persone domiciliate all’estero possono impiegare in Svizzera un aeromobile non imposto solo per un periodo limitato.
L’aeromobile non imposto può essere impiegato in Svizzera senza formalità (ovvero senza formalità doganali) al massimo per 6 mesi nel corso di un anno.
In caso di voli transfrontalieri è consentito atterrare unicamente presso un aerodromo doganale o un aerodromo della categoria D (PDF, 715 kB, 21.12.2023).
Per «uso commerciale» si intende il trasporto di persone dietro controprestazione o il trasporto di merce con o senza controprestazione. L’ammontare della controprestazione non è determinante; anche una prestazione in natura rappresenta una controprestazione.
L’aeromobile non imposto può essere impiegato senza formalità (ovvero senza formalità doganali), tuttavia solo per voli transfrontalieri. L’aeromobile deve essere riesportato dopo ogni trasporto. I trasporti interni (cabotaggio) sono vietati.
In caso di voli transfrontalieri è, in linea di massima, consentito atterrare unicamente su un aerodromo doganale (cat. A–C).
Per alcuni aerodromi della categoria D vi sono delle eccezioni. Si raccomanda di contattare i gestori dell’aerodromo interessato per chiedere se i voli commerciali sono autorizzati.
Infrazioni
In caso di impiego illecito in Svizzera di un aeromobile non imposto o in caso di inosservanza delle formalità necessarie, i tributi all’importazione per l’aeromobile (dazio, IVA) vanno versati a posteriori. Inoltre può essere avviata una procedura penale doganale.