Infrazioni ed autodenuncia

Informazioni importanti

Al passaggio del confine svizzero vige il principio dell'autodichiarazione fiscale, secondo il quale ogni persona è tenuta a dichiarare spontaneamente le merci trasportate e qui di seguito elencate:

  • tabacco;
  • alcol;
  • animali e piante;
  • derrate alimentari che oltrepassano le quantità eccedenti;
  • riparazioni effettuate al veicolo o nuovi pneumatici;
  • masserizie di trasloco;
  • ecc.

È considerato un reato se la dichiarazione non viene effettuata o se viene effettuata in maniera errata. A seconda del caso, l'infrazione può interessare diverse leggi, ad esempio:

  • la legge sulle dogane (tributi doganali);
  • la legge sull'IVA;
  • la legge sulla protezione degli animali e dei vegetali.

Le infrazioni possono essere punite sia al momento del passaggio del confine sia in un secondo tempo. Chi ha commesso un reato può essere perseguito dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (Antifrode doganale) anche alcuni anni dopo aver commesso l'infrazione.

Disposizioni penali

Nella maggioranza dei casi le multe ammontano a un multiplo dei tributi dovuti. In caso di colpa grave l'infrazione può essere punita solamente con una multa (aliquota giornaliera).

Autodenuncia

Chi importa merce in Svizzera illecitamente può procedere all'autodenuncia presso la SA più vicina al proprio domicilio. Per conoscere l'indirizzo esatto dell'ufficio antifrode doganale competente, occorre rivolgersi allo circondario più vicino: indirizzi. Se il reato concerne solo i tributi e quest'ultimi vengono saldati, generalmente si rinuncia alla riscossione della multa.

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