Esportazione temporanea di merci (DDAT + Libretto ATA)

Il regime di ammissione temporanea è previsto per le merci svizzere che vengono utilizzate solo per un periodo limitato all’estero e che in seguito vengono reimportate in esenzione da tributi.

Il regime di ammissione temporanea rientra tra i regimi doganali sorvegliati.

Il regime di ammissione temporanea consente di risparmiare tributi, ma spesso comporta onerose misure di sorveglianza. A seconda della situazione, un’esportazione definitiva con (re)importazione successiva normale e pagamento dei tributi all’importazione risulta più economica.

 

Condizioni di base

Per poter beneficiare del regime di ammissione temporanea, devono essere adempiute le seguenti condizioni di base:

  • le merci devono essere destinate alla reimportazione;
  • l’identità delle merci deve essere determinata;
  • le merci devono essere reimportate senza aver subito alcuna modifica. Sono ammessi solo provvedimenti ai fini della conservazione, durante l’ammissione temporanea. Se si desidera riparare o perfezionare le merci, occorre ricorrere al regime doganale del perfezionamento passivo. Ulteriori informazioni al riguardo sono disponibili al link Traffico di perfezionamento passivo;
  • divieti, limitazioni e condizioni devono essere rispettati.

Ulteriori informazioni sulle condizioni di base sono disponibili alla cifra 2 del regolamento 10-60 (Regime di ammissione temporanea) (PDF, 871 kB, 01.11.2024).

 

Scopo d’impiego

Lo scopo d’impiego delle merci determina se il regime di ammissione temporanea è consentito e quali formalità devono essere rispettate.

Gli scopi d’impiego più frequenti sono ad esempio:

  • esposizione
  • vendita incerta
  • test, collaudo
  • manifestazioni sportive
  • equipaggiamento professionale e materiale da imprenditore

Per cavalli, veicoli e strumenti musicali trasportabili si applicano inoltre disposizioni speciali.

Ulteriori informazioni sullo scopo d’impiego sono disponibili alla cifra 3 del regolamento 10-60 (Regime di ammissione temporanea) (PDF, 871 kB, 01.11.2024).

Se durante l’ammissione temporanea cambia lo scopo d’impiego, l’utilizzatore o il proprietario della merce, occorre presentare una nuova dichiarazione doganale. Ulteriori informazioni al riguardo sono disponibili alla cifra 5 del regolamento 10-60 (Regime di ammissione temporanea) (PDF, 871 kB, 01.11.2024).

 

Documenti doganali

Per lo svolgimento del regime di ammissione temporanea sono disponibili, in particolare, i seguenti documenti doganali:

In alcuni casi, l’ammissione temporanea è possibile anche senza formalità, ossia senza documento doganale (p. es. veicoli utilizzati per un viaggio di vacanza all’estero).

Ulteriori informazioni sulle formalità sono disponibili alla cifra 4 del regolamento 10-60 (Regime di ammissione temporanea) (PDF, 871 kB, 01.11.2024).

 

Imposta sul valore aggiunto (IVA)

Se all’estero vengono effettuati dei lavori, che comportano un aumento del valore della merce (p. es. trattamento, rielaborazione ecc.), tali costi sono soggetti all’IVA. Questi lavori devono essere dichiarati al momento della reimportazione in Svizzera. Ulteriori informazioni sono disponibili al link Imposta sul valore aggiunto.

 

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Tel.
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