Traffico di perfezionamento passivo

Attenzione: 

Per ragioni organizzativi vi preghiamo di evitare la
spedizione delle domande di autorizzazione per posta. 

Vi preghiamo di inoltrare le domande di autorizzazione con i relativi documenti per E-Mail a wirtschaft@bazg.admin.ch.

 

Per traffico di perfezionamento passivo si intende l'esportazione temporanea di merci per lavorazione, trasformazione e riparazione.

Perfezionamento attivo: Traffico di perfezionamento

Tutte le merci trasportate attraverso il confine doganale svizzero devono essere dichiarate presso la dogana svizzera. Per le merci esportate temporaneamente all'estero per esservi perfezionate, è possibile applicare il regime del perfezionamento passivo anziché quello dell'esportazione normale. In tal modo la reimportazione della merce esportata temporaneamente avviene in franchigia di dazio o a dazio ridotto. Questo traffico soggiace all'obbligo dell'autorizzazione; Autorizzazione.

Il regime del perfezionamento passivo non è sempre necessario. Esso è infatti superfluo se il prodotto perfezionato può essere importato in franchigia di dazio sulla base della tariffa doganale o di un certificato d'origine. In questo caso le merci destinate al perfezionamento passivo possono essere dichiarate all’esportazione secondo le disposizioni generali (indicando lo scopo nella dichiarazione d’esportazione o nella dichiarazione delle merci per l’esportazione). Al riguardo si rimanda al modulo 47.89 Perfezionamento passivo: Imposizione definitiva (PDF, 222 kB, 07.07.2022).

Contatto

Centrale d’informazione sulle disposizioni doganali

Tel.
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Misure economiche
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3003 Berna

Misure economiche

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