I DDA sono depositi doganali nel territorio doganale svizzero nei quali il depositario (importatore, speditore, transitario, trasportatore ecc.) può immagazzinare merce estera di sua proprietà o appartenente a terzi. Dal confine, la merce giunge al luogo di deposito (luogo autorizzato) in transito e non viene imposta.
Dopo l'immagazzinamento, il depositario può procedere all'imposizione all'importazione direttamente presso il luogo di deposito oppure può aprire una procedura di transito e asportare la merce dalla Svizzera.
Nel DDA si rinuncia
- a imporre i tributi all'importazione (dazio, imposta sull'importazione ecc.) e
- ad applicare provvedimenti di politica commerciale (in particolare limitazioni quantitative o misure di vigilanza e protezione).
Vengono per contro applicati i disposti federali di natura non doganale. Le merci protette richiedono ad esempio un certificato CITES.
Principali vantaggi di un DDA
- Immagazzinamento in transito: la merce in transito può essere immagazzinata senza versare tributi all'importazione.
- Deposito a credito: i tributi all'importazione per la merce destinata a essere venduta nel territorio doganale devono essere versati solo al termine dell'immagazzinamento.
- Indipendenza locale: le merci non devono essere presentate ad alcun ufficio doganale.
- L'infrastruttura a disposizione può essere utilizzata in modo ottimale per il trasbordo e l'immagazzinamento della merce.
I luoghi autorizzati possono essere locali posti sotto vigilanza doganale o altri luoghi (p. es. sili, cisterne ecc.). Su domanda è possibile ricevere un'autorizzazione rilasciata dall'AFD. A tal fine occorre impegnarsi a tenere un controllo scritto e ad effettuare il rilevamento delle scorte (inventario). L'autorizzazione e ulteriori informazioni sono ottenibili presso la direzione di circondario competente: