Depositi per merci di gran consumo
Sono considerate merci di gran consumo le merci in quantità pari ad almeno 10 000 chilogrammi di massa netta che, a causa delle loro proprietà fisiche uniformi, sono atte a essere trasbordate e trasportate sfuse, segnatamente:
- carichi di merci di gran consumo in forma liquida (p. es. oli e grassi);
- carichi di merci di gran consumo di forma granulosa o simile (p. es. cereali, caffè, ghiaia, carbone, pietra naturale o pietra da taglio, sabbia, zucchero ecc.).
Non sono invece considerate merci di gran consumo quelle presentate a pezzi, anche se dello stesso tipo (p. es. tronchi di albero, pannolini, acciaio ecc.).
Nel deposito per merci di gran consumo i tributi all'importazione sono imposti con l'obbligo di pagamento condizionato e sono applicate sia misure di natura politico-commerciale sia disposti federali di natura non doganale. Ciò significa che eventuali tributi sono garantiti e che divieti e limitazioni vanno osservati.
Il regime di deposito doganale relativo ai depositi per merci di gran consumo avviene in tre fasi.
- Apertura del regime di deposito doganale (solo merci provenienti dal territorio doganale estero, merci importate).
- Immagazzinamento di queste merci.
- Conclusione del regime di deposito doganale (uscita dal deposito = assegnazione a un altro regime doganale).
Per ogni uscita dal deposito è possibile prelevare soltanto quantità di almeno 1000 chilogrammi lordi. Fa eccezione l'imposizione, a partire dal deposito per merci di gran consumo, delle quantità rimanenti.
Le merci di gran consumo immesse in libera pratica (dichiarazione doganale definitiva) o assegnate a un altro regime doganale non devono più essere presentate presso l'ufficio doganale.