Il regime del perfezionamento attivo soggiace all'obbligo dell'autorizzazione. Il diritto a un'autorizzazione sussiste a condizione che non vi si oppongano interessi pubblici preponderanti (p. es. protezione della popolazione contro epidemie). Il traffico di perfezionamento per prodotti agricoli e prodotti di base è autorizzato se non sono disponibili prodotti svizzeri dello stesso genere in quantità sufficiente o se gli inconvenienti dovuti al prezzo delle materie prime necessarie per tali prodotti non possono essere compensati.
Attenzione: la concessione di un'autorizzazione per il perfezionamento attivo non revoca altre disposizioni per l'importazione e l'esportazione (p. es. prescrizioni veterinarie o permessi di altri Uffici federali).