Libero scambio, origine preferenziale

La Svizzera ha stipulato accordi di libero scambio con diversi Stati. I privilegi fiscali che ne derivano valgono tuttavia solo per le merci che adempiono tutte le disposizioni previste in materia di origine.

Preferenze doganali

Per preferenze doganali si intendono le agevolazioni doganali (esente da dazio o aliquota di dazio ridotta), concesse solo per le merci che adempiono le regole dell'accordo di libero scambio, ovvero che riportano l'origine conformemente a ciò che prevede l'accordo.

Ulteriori informazioni si possono trovare alle pagine:

Istruzioni concernenti la determinazione della validità formale delle prove preferenziali
Accordi di libero scambio (elenco)
Uffici abilitati per EUR. 1 / EUR-MED
Domande più frequenti

Scarico parziale di prove dell’origine nel quadro degli accordi di libero scambio (accordo)

Diversi accordi di libero scambio (ALS) prevedono che, a determinate condizioni, gli invii ripartiti all’estero sotto vigilanza doganale («split up»), possono essere dichiarati all’importazione all’aliquota preferenziale in Svizzera. A tal fine sono necessarie le prove dell’origine rilasciate a posteriori (nel Paese di partenza).

Spesso però nella prassi non si può far uso di tale opzione perché nel Paese di partenza le prove dell’origine a posteriori per gli invii parziali sono difficilmente ottenibili o non lo sono affatto. L’UDSC può concludere con gli interessati un accordo per lo scarico parziale di prove dell’origine.

Prima di presentare una domanda per la conclusione di un tale accordo, vanno consultate le informazioni dettagliate dell' UDSC . Affinché le domande abbiano esito positivo, si consiglia di verificare, sulla base di tali informazioni, tutti i requisiti necessari secondo le condizioni quadro.

• Nell’ALS in questione è prevista la ripartizione?
• Le disposizioni sul trasporto diretto sono osservate? Le merci vengono trattate in maniera appropriata?
• La sede del richiedente si trova nel territorio doganale?
• Il deposito si trova in un Paese con il quale esiste un accordo di assistenza amministrativa (p. es. UE)?
• Le altre condizioni sono rispettate o possono essere adempiute (e-dec, accesso a documenti)?

Se a tutte le domande è stato risposto in maniera positiva, rivolgersi al livello regionale competente oppure inoltrare direttamente la domanda. Tale domanda deve contenere la spiegazione su come è garantita la necessaria tracciabilità. A tal fine è opportuno allegare una documentazione dei processi relativa all’attuazione tecnica, con copia dell’autorizzazione completa per il deposito estero. L’accordo può essere concluso quando l’UDSC ha approvato il sistema nell’impresa (di regola le condizioni sono adempiute mediante processi informatici).
 

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