Il semplice rinvio di una merce all'estero non dà diritto alla restituzione dei tributi all'importazione. Per la concessione di tale diritto occorre adempiere le condizioni qui appresso.
- La riesportazione avviene in caso di rescissione del contratto di vendita previo accordo con il fornitore estero o di rivendita a un terzo all'estero. Per ulteriori informazioni a riguardo consultare la pubblicazione 18.86.
- La riesportazione avviene a scopo di riparazione o perfezionamento all'estero. In questo caso non vi è alcuna restituzione all'esportazione. Per contro, all'atto della reimportazione dopo la riparazione o il perfezionamento devono essere versati solo i tributi doganali sui pezzi nuovi e l'imposta sull'importazione (IVA) unicamente sul valore dei pezzi nuovi e sulle spese di riparazione o di perfezionamento.
La domanda di restituzione dei tributi all'importazione va richiesta al momento dell'esportazione nella dichiarazione d'esportazione. Per la procedura dettagliata e per informazioni supplementari, consultare il seguente foglio informativo «Restituzione dei tributi all'importazione per effetto della riesportazione».