Le seguenti procedure consentono di far valere restituzioni all'esportazione o di importare le proprie merci dall'estero ad aliquote ridotte. Occorre rammentare che la restituzione dei dazi e la restituzione dell'IVA non sono correlate.
In caso di merci importate rispedite all'estero (cosiddette merci estere di ritorno) è possibile, a determinate condizioni, la restituzione dei tributi doganali riscossi all'importazione.
Le merci che soddisfano le disposizioni sul libero scambio soggiacciono all'estero a un'aliquota di dazio ridotta o sono del tutto esenti da dazio.
È possibile esportare temporaneamente merci con una dichiarazione doganale d'ammissione temporanea (DDAT) o un libretto ATA. Le merci devono essere reimportate entro un termine prestabilito.
Il traffico di perfezionamento passivo concerne l'esportazione temporanea di merci per la lavorazione, la trasformazione o la riparazione. Esempio: riparazione di una macchina fotografica all'estero e successiva reimportazione.
Vale l'origine non preferenziale laddove, all'atto dell'importazione e dell'esportazione di merci, la Svizzera applica misure economiche esterne.
Altre esenzioni e agevolazioni: