Si tratta di merci importate dall'estero in Svizzera, rinviate dal destinatario al mittente, senza essere state modificate. Il semplice utilizzo non è considerato una modifica.
La restituzione dei tributi all'importazione può essere richiesta al momento dell'imposizione all'esportazione. La restituzione può essere presa in considerazione solo se le merci sono rispedite al mittente estero entro tre anni dalla ricezione per i seguenti motivi:
- rifiuto d'accettazione;
- rescissione del contratto oppure;
- invendibilità in seguito a difetto o danneggiamento.
Su desiderio oppure ordine del mittente, le merci possono essere rispedite anche a terzi.
Se le merci sono state modificate in Svizzera, la restituzione dei tributi all'importazione è concessa solo se durante la lavorazione in Svizzera è sorto un difetto.
Per prodotti, la cui introduzione sul mercato non è stata possibile a causa della legislazione vigente (sanità pubblica, sicurezza ecc.), può essere fatto valere il diritto alla restituzione al momento della riesportazione.
Procedura
La restituzione va richiesta nella dichiarazione d’esportazione (e-dec) o nella dichiarazione delle merci per l’esportazione (Passar).
Il regolamento R-18-04 e la pubblicazione 18.86 (PDF, 161 kB, 01.01.2022) contengono informazioni a riguardo.
Esempio
Sono arrivati dei pezzi di ricambio dalla Germania, ma si tratta di una consegna errata. I pezzi di ricambio vengono rispediti al mittente tedesco.
Procedura di restituzione semplificata per i merci di ritorno, rimaste sotto la custodia del dichiarante:
Se il dichiarante non può recapitare l'invio al destinatario, può richiedere la restituzione dei tributi all'importazione secondo una procedura semplificata.
Le seguenti condizioni devono essere adempite:
- L'invio non è recapitabile.
Un invio è considerato non recapitabile, quando il dichiarante non può consegnare la merce al destinatario (p.es. a seguito di rifiuto di accettazione, indirizzo sconosciuto, destinatario deceduto ecc.). Il dichiarante non può quindi adempiere del tutto il contratto di trasporto.
- L'invio completo è rimasto sotto la custodia del dichiarante.
- Il dichiarante deve fornire la prova dell'impossibilità di consegna dell'invio.
- La prova può essere fornita ad esempio annotando sul bollettino di consegna (una copia va conservata nell'incarto) l'impossibilità di recapito e riesportazione e/o fornendo un estratto dal sistema di Track&Trace.
- Il dichiarante ha lo statuto di «speditore e destinatario autorizzato».
Procedura di rimborso semplificata: Procedura SA Posta (CH e FL)
Procedura di restituzione semplificata: Procedura per gli altri dichiaranti
Rispedizioni in Svizzera
Per le merci svizzere di ritorno (merci spedite all'estero e ritornate indietro) seguire il seguente link: Merci svizzere di ritorno.