La legislazione sui rifiuti ha lo scopo di garantire che i rifiuti vengano consegnati unicamente a imprese di smaltimento idonee. L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) sono i responsabili dell'esecuzione nel traffico transfrontaliero.
Definizione
Per rifiuti si intendono tutti gli oggetti o le sostanze di cui il proprietario intende o deve disfarsi. Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) emana un elenco dei rifiuti nel documento «Traffico transfrontaliero di rifiuti». Le merci d'occasione non rientrano tra i rifiuti.
Limitazioni all'importazione, all'esportazione e al transito
Il traffico transfrontaliero di rifiuti è consentito solo con determinati Stati contraenti. Chi importa o esporta rifiuti deve disporre di un'autorizzazione (consenso dell'UFAM) da presentare al passaggio del confine. Il transito deve essere notificato e autorizzato dall'UFAM.
L'indicazione "Legislazione sui rifiuti" in Tares segnala che le merci sottostanno alle disposizioni legali relative ai rifiuti.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'UFAM (waste@bafu.admin.ch).