L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) sono responsabili dell'esecuzione nel traffico transfrontaliero delle disposizioni qui appresso.
Protezione dell’aria
La politica di protezione dell'aria della Svizzera si basa su una convenzione internazionale (Convenzione di Ginevra) nonché su diverse basi legali nazionali di tutti i livelli.
Gli uffici doganali prelevano campioni di combustibili, carburanti, pellets e mattonelle di legno che vengono importati o immagazzinati in Svizzera. I laboratori specializzati controllano se questi contengono particelle inquinanti che superano i valori limiti consentiti.
Sostanze che impoveriscono lo strato di ozono
La protezione dello strato di ozono si fonda su diversi accordi internazionali, ovvero sulla Convenzione di Vienna per proteggere lo strato di ozono e sul Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono.
In linea di massima è vietato importare o esportare sostanze che impoveriscono lo strato di ozono. Per ricevere un'autorizzazione occorre presentare una domanda scritta all'UFAM. Il transito di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono non soggiace a particolari provvedimenti.
Scopo delle misure
Scopo della legislazione relativa alle sostanze chimiche e all'ambiente è proteggere la vita e la salute umana dagli effetti nocivi di sostanze e preparati. Inoltre essa mira a proteggere l'uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi da effetti dannosi e molesti. Ulteriore obiettivo è conservare in modo duraturo le basi naturali della vita, in particolare la diversità biologica e la fertilità del suolo.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'UFAM (chemicals@bafu.admin.ch).